Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
tutto il mondo fatture che celavano un’offerta di iscrizione in un registro. Molte di queste aziende, soprattutto quelle organizzate con una ripartizione del lavoro per settori, hanno versato l’importo indicato credendo che si trattasse di fatture emesse per prestazioni di cui avevano beneficiato, salvo poi scoprire di avere così stipulato un contratto di iscrizione della durata di diversi anni. La procedura penale avviata mediante querela penale dalla Confederazione si è conclusa più di otto anni dopo con una sentenza del Tribunale federale nella quale si stabiliva che le offerte utilizzate dagli accusati erano tali da indurre in errore24. Tutta una serie di moduli non ha potuto essere verificata per intervenuta prescrizione. Conclusione: la società XY AG ha potuto continuare a praticare i suoi metodi abusivi per più di otto anni. L’introduzione nella LCSl di una disposizione che definisce le esigenze fondamentali relative alla trasparenza degli obblighi contrattuali, del prezzo e della durata del contratto creerà la certezza giuridica desiderata e aiuterà il tribunale a pronunciarsi rapidamente.
• La necessità di regolamentare i sistemi piramidali è incontestabile. Come rilevato precedentemente, questi sistemi sono vietati dall’OLLS dagli anni ‘30 del secolo scorso in quanto operazioni analoghe alle lotterie, dato che «menti ingegnose» tentano regolarmente di farvi ricorso per arricchirsi rapidamente. Rinviamo anche agli avvertimenti che l’Ufficio federale di giustizia pubblica in proposito quando un nuovo sistema «boule de neige» compare sul mercato25. Nell’avamprogetto che ci riguarda si tratta di trasferire il divieto dei sistemi piramidali nella LCSl.
• Lo sviluppo relativo a una regolamentazione efficace delle condizioni commerciali generali nella LCSl è presentato ai punti 1.1 e 1.2 del presente rapporto. Si rammenta che le CCG sono già disciplinate nella LCSl, all’articolo 8, ed è dunque più logico aumentare l’efficacia della norma riformulandola in questo stesso contesto invece che attraverso diverse leggi specifiche (ad es. la legge sul contratto d’assicurazione).
• Gran parte della popolazione non comprende perché la Confederazione può proporre un’azione soltanto se le aziende o i consumatori vittime di pratiche commerciali illegali sono stabiliti all’estero e non se risiedono in Svizzera. L’avamprogetto intende correggere questa situazione, che è recepita come una discriminazione ingiustificata, e creare diritti uguali per tutti. Esso conferisce alla Confederazione la possibilità di agire contro le pratiche sleali di una certa entità, indipendentemente dal fatto che avvengano in Svizzera o all’estero. La condizione richiesta è che siano minacciati interessi collettivi: la Confederazione non potrà agire per proteggere interessi individuali. Oggi la Confederazione può proporre un’azione civile o sporgere una querela penale soltanto se lo ritiene necessario per proteggere la reputazione della Svizzera all’estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all’estero26. L’obiettivo di questa disposizione è di permettere di lottare contro le pratiche commerciali sleali attuate a partire dalla Svizzera ai danni di terzi all’estero e che potrebbero danneggiare la reputazione della Svizzera27. La SECO, a cui è stata delegato il diritto d’azione28, ha già presentato diverse azioni o querele, che riguardavano principalmente pratiche commerciali sleali legate alla vendita di prodotti esoterici e pseudo-medici, giochi d’azzardo, promesse di vincita,
24 DTF 129 IV 49 (consid. 2.5); anche in: sic! 4/2003, 354 e segg.
25 Comunicati stampa del 13.8.2001 concernente il succo di “noni” e del 10.9.2002 concernente la partecipazione alle donazioni a catena; http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2001/2001-08- 13.html e http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2002/2002-09-10.html
26 Art. 10 cpv. 2 lett. c in relazione con l’art. 23 LCSl.
27 FF 1992 I 313. 28 Art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 17 febbraio 1993 concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale, RS 241.3. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 12/26