Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
Nella dottrina si tende a concordare sul fatto che le violazioni all’articolo 8 LCSl comportano la nullità delle clausole corrispondenti52. Per quanto riguarda il contratto nel suo complesso, è possibile invocare la regola della nullità parziale di cui all’articolo 20 cpv. 2 CO, dal momento che l’utilizzo di CCG abusive è illecito (art. 2 LCSl).
Articolo 10 capoversi 3 - 5 (nuovi)
Il capoverso 3 amplia il diritto della Confederazione di proporre azioni, attualmente limitato ai fatti commessi all’estero53, e lo estende ai fatti che si verificano sul territorio nazionale. Secondo l’articolo 9 capoversi 1 e 2 LCSl, la Confederazione può proporre azioni se lo reputa necessario per la tutela dell’interesse pubblico. Si parla di interesse pubblico se:
• come già in passato, è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le
persone coinvolte risiedono all’estero; o
• come proposto nell’avamprogetto, sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di
un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi a seguito di una pratica commerciale sleale.
Il presupposto affinché la Confederazione possa intentare un’azione a livello nazionale è che sia minacciato o leso un interesse collettivo. Ciò implica un comportamento sleale di una certa portata ai danni di un elevato numero di persone. In tal modo si evita che la Confederazione possa intervenire in casi isolati o per difendere interessi legati a diritti individuali. Le pratiche d’affari sleali considerate dovrebbero essere le stesse che si osservano anche a livello internazionale: promesse di vincita ingannevoli, truffe via Internet, offerte d’iscrizione in determinati registri presentate sotto forma di fatture o camuffate in altro modo, offerte sospette di prodotti esoterici, offerte di veggenti che creano una pressione psicologica54.
Il diritto della Confederazione di proporre azioni si inserisce nella sistematica di diritto civile della LCSl; quest’ultima mantiene tuttavia il suo carattere di diritto privato. La Confederazione dispone degli stessi diritti civili delle associazioni ed organizzazioni legittimate a proporre azioni. Può trattarsi di un’azione proposta per accertamento dell’illiceità di un atto, per la cessazione di un atto o per omissione, ma non include il diritto di risarcimento o riparazione. La Confederazione si assume gli stessi rischi che normalmente ricadono su chi intenta un’azione civile. La legittimazione all’azione civile include anche il diritto a sporgere querela (art. 23 LCSl).
L’estensione del diritto d’azione della Confederazione alle fattispecie nazionali giustifica la creazione di un capoverso a sé stante per la sua regolamentazione (cpv. 3). La lettera c del capoverso 2, che limita il diritto di denuncia all’ambito estero, è abrogata.
Il capoverso 4 consente al Consiglio federale di rendere ufficialmente note le pratiche commerciali che toccano l’interesse pubblico facendo esplicitamente il nome delle ditte coinvolte. Il Consiglio federale deve poter fornire tali informazioni anche prima di esercitare il diritto di proporre azioni, ad esempio quando una determinata pratica commerciale provoca un grande afflusso di reclami. In tali circostanze l’informazione permette di mettere in guardia i soggetti a rischio e di prevenire ulteriori danni.
52 Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht. 3. A., Bern 1997, N 244; Baudenbacher, a.a.O. (FN 8), N 59 zu Art. 8.
53 Art. 10 cpv. 2 lettera c LCSI. 54 L’opuscolo della SECO e dell’Ufficio del consumo «Truffe a danno dei consumatori» illustra le varie pratiche: http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/01787/index.html?lang=it 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 19/26