Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Secondariamente, mancano le basi legali necessarie allo scambio di informazioni con le autorità estere competenti in materia di concorrenza sleale. Il fenomeno della globalizzazione e Internet hanno comportato uno sviluppo considerevole delle pratiche commerciali transfrontaliere sleali, una tendenza che risulta anche dalla statistica annuale della SECO che rileva i reclami provenienti dall’estero riguardanti le pratiche commerciali di aziende svizzere (2006: 1100 reclami; 2007: 800 reclami10, cfr. allegato 1). Viceversa, sono in continuo aumento anche le PMI e i consumatori svizzeri vittime di truffe concepite all’estero. Si pensi alle truffe degli annuari, alle truffe via Internet e alle promesse di vincita. La Svizzera non può prescindere in tale ambito dalla cooperazione con le autorità partner estere. È quindi indispensabile disporre delle basi legali necessarie sia per tutelare la reputazione della Svizzera che per lottare efficacemente contro le truffe internazionali. Questo vale anche per la norma anti-spam della LCSl11, entrata in vigore il 1° aprile 2007. Il problema degli spam crea una nuova dimensione nella cooperazione internazionale e nello scambio di informazioni che ne deriva.

• Scarsa trasparenza nei prezzi delle prestazioni di servizi

Secondo il diritto vigente, sono soggette all’obbligo di indicare i prezzi al consumatore le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 LCSl). Ciò ha fatto sì che la lista di queste prestazioni, contenuta nell’ordinanza d’esecuzione12, si sia allungata sempre di più. Inoltre ha suscitato critiche il fatto di dover indicare i prezzi per alcune prestazioni, ma non per tutte. In realtà, le prestazioni che non sottostanno all’obbligo di indicazione dei prezzi sono molte e ciò è difficilmente concepibile nell’ottica della trasparenza dei prezzi e del mercato. Si possono menzionare in proposito l’intero settore dei trasporti o alcune professioni liberali come quella di notaio o di veterinario.

1.2 La nuova regolamentazione proposta

Il presente avamprogetto propone di disciplinare diversi punti per rimediare alle lacune indicate. L’obiettivo perseguito è di rafforzare il principio di «concorrenza leale» a tre livelli, migliorando: 1) la protezione materiale da determinate pratiche commerciali sleali, 2) l’applicazione del diritto e 3) la trasparenza dei prezzi per le prestazioni di servizi.

1.2.1 Rafforzamento della protezione materiale dalla concorrenza sleale

Essenzialmente, si tratta di introdurre due nuovi elementi costitutivi nella legge e di rivedere la formulazione di una disposizione esistente per renderla più efficace.

• Nuova norma che fissa chiaramente il quadro entro il quale le offerte di iscrizione in registri sono considerate leali (art. 3a avamprogetto LCSl)

Questa nuova norma elenca i diversi elementi che devono necessariamente figurare in un’offerta di iscrizione in un elenco di indirizzi o in un registro professionale, ossia il carattere oneroso dell’offerta, la durata del contratto, il prezzo totale che ne deriva nonché la diffusione e la forma della pubblicazione. Queste informazioni devono essere indicate in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile. L’invio di fatture per l’iscrizione in un registro dev’essere vietata se non è stata prima effettuata una richiesta corrispondente. La nuova disposizione si ispira ai principi del Tribunale federale in materia di

10 La diminuzione del numero di reclami registrata nel 2007 rispetto al 2006 si spiega in due modi: 1. Per i casi in cui la SECO aveva già presentato un’azione civile o una querela, le autorità partner estere sono state invitate a non più trasmettere nuovi reclami. 2. Alla fine del 2006 e all’inizio del 2007, i Cantoni di Vaud e di San Gallo hanno adottato provvedimenti penali nei confronti di molte persone coinvolte in invii di pubblicità di massa in Francia e Inghilterra.

11 Art. 3 lett. o; RU 2007 921 940.

12 Ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211): art. 10 cpv. 1 lett. a - t. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 8/26