Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

• in un linguaggio comprensibile

le informazioni seguenti:

• il carattere oneroso dell’offerta

• la durata del contratto

• il prezzo totale per la durata del contratto

• la diffusione della pubblicazione e

• la forma della pubblicazione.

Per parlare di comportamento sleale è sufficiente che uno soltanto degli elementi sopraccitati non sia menzionato correttamente.

In base alla lettera b si considera sleale l’invio di una fattura per l’iscrizione in un registro se tale iscrizione non è stata richiesta preventivamente. Il Tribunale federale esclude in linea di principio, nella decisione sotto riportata, l’invio di offerte sotto forma di fatture. Anche la Lega svizzera degli editori di annuari e banche dati disapprova tale metodo nel suo codice deontologico.

Per quanto riguarda la modalità per creare trasparenza, l’articolo 3a trae ispirazione dalla decisione del Tribunale federale del 18 dicembre 200247. In questo caso il Tribunale federale ha considerato sleali determinati moduli di iscrizione in un elenco di numeri fax poiché presentavano una somiglianza ingannevole con una fattura. Nello specifico, il Tribunale federale ha spiegato che i moduli i quali, per la loro presentazione e per i dati in essi contenuti, assomigliano in modo ingannevole a una fattura sono concepiti per indurre in errore i destinatari e sono anche appropriati a tale scopo; le note e le indicazioni dalle quali il lettore accorto può eventualmente riconoscere che si tratta di un’offerta servono solo da alibi. Non esiste un motivo obiettivamente valido per presentare un’offerta in questa forma. Tuttavia, qualora in via eccezionale si rendesse necessaria per qualche ragione una tale strutturazione del modulo di offerta, occorrerebbe indicare in un punto ben visibile, in caratteri grandi, in un linguaggio comprensibile e in modo immediatamente chiaro per ogni destinatario che il modulo non rappresenta una fattura ma soltanto un’offerta48.

Articolo 3b Sistemi piramidali (nuovo)

Per quanto riguarda i sistemi piramidali, l’avamprogetto prevede il mantenimento del divieto generale dei sistemi di distribuzione a piramide, a valanga o «boule de neige». Questi sistemi di vendita sono caratterizzati dal fatto che i vantaggi prospettati non risiedono tanto nella vendita di una merce o di un servizio, quanto piuttosto nel reclutamento di altri partecipanti nel sistema (cpv. 1). Nella maggior parte dei casi si tratta di una ripartizione aggressiva dei fondi dalla base verso il vertice della piramide, spesso camuffata dalla vendita abbinata di uno specifico tipo di merce o di servizio. Secondo il capoverso 2, è presunta l’esistenza di uno di questi sistemi (a piramide, a valanga o «boule de neige») se il numero dei partecipanti può aumentare celermente e in modo incontrollabile e se sono soddisfatti due dei sei criteri elencati nelle lettere a - f. Tali criteri consentono di definire i sistemi piramidali sleali. Per distinguere tali sistemi dal «network marketing», l’avamprogetto sancisce la presunta slealtà se sono anche soddisfatti almeno due criteri, a differenza di quanto previsto dall’avamprogetto

47 DTF 129 IV 49, consid. 2.4 e 2.5; e in: sic! 4/2003, 354 e segg.

48 DTF 129 IV 49 consid. 2.5. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 17/26