Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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di modifica del DFGP del 9 dicembre 200249. Inoltre la presunta esistenza, di cui al capoverso 2, di uno di tali sistemi può essere confutata dagli accusati.

Articolo 8 Ricorso a condizioni commerciali abusive

Il primo periodo dell’articolo 8 sancisce ora che l’utilizzo di condizioni commerciali generali preformulate (CCG) è sleale nei casi di cui alla lettera a o b, a prescindere che ciò avvenga in maniera ingannevole o meno. Condizioni generali preformulate possono determinare una concorrenza sleale se:

• derogano notevolmente, violando il principio della buona fede, all’ordinamento legale

applicabile direttamente o per analogia (lett. a). Pertanto le modalità di conclusione di un contratto sono soggette a un controllo in materia di concorrenza leale. Diversamente dalla proposta del Consiglio federale del 198350, per constatare l’esistenza di concorrenza sleale non è sufficiente solo una notevole deroga all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, bensì anche il fatto che la notevole deroga sia avvenuta in violazione del principio della buona fede. Questo perché non può essere oltraggioso derogare a una legge che il legislatore ha esplicitamente dichiarato di carattere dispositivo. Le CCG che derogano al diritto dispositivo non devono essere sospettate di essere sleali solo perché derogano (notevolmente) all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia. L’elemento caratterizzante è la violazione del principio della buona fede. Tale violazione può essere costituita dal fatto che le CCG sono state presentate o formulate in modo ingannevole, poco chiaro, fuorviante o non trasparente. Lo stesso effetto sorpresa determinato dalle CCG potrebbe essere considerato contrario al principio della buona fede.

• prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella

risultante dalla natura del contratto (lett. b). Si verifica tale situazione se i diritti e i doveri previsti dal contratto determinano un palese squilibrio a scapito di una parte contraente. La parte contrattuale più svantaggiata è normalmente l’attore più debole del mercato, ovvero le PMI e i consumatori. La lettera b dovrebbe consentire una verifica astratta del contenuto delle CCG.

La correzione proposta dell’articolo 8 si ispira molto a livello redazionale – ma non contenutistico – al testo della disposizione vigente. A maggior ragione è quindi importante che la nuova disposizione non sia letta nel contesto storico51, bensì che venga interpretata in modo del tutto nuovo. Storicamente la lettera a era legata a contratti nominati (o anche a contratti misti), mentre la lettera b a contratti sui generis. Ora questa suddivisione non dovrebbe più essere rilevante, vale a dire che anche i contratti innominati possono essere oggetto di una verifica delle CCG e anche le CCG di contratti nominati possono essere soggette alla lettera b. Quest’ultimo caso potrebbe verificarsi ad esempio se nelle CCG di un contratto con un medico (mandato) si declina la responsabilità per danni a persone.

All’articolo 2 LCSl sono definiti i rapporti legali essenziali in termini di concorrenza. Pertanto sottostà alla legge qualsiasi comportamento che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. Di conseguenza l’articolo 8 LCSl si applica per analogia al rapporto tra fornitori e clienti a tutti i livelli del circuito economico.

49 http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz.Par.0004.File.tmp/entw-lgd.pdf

50 FF 1983 II 1075. 51 FF 1983 II 1051 - 1054; per la genesi dell’art. 8 LCSI cfr. Baudenbacher, op. cit. (nota 8), N 23 segg. ad art. 8, per l’analisi dell’attuale art. 8, ibidem, N 42 segg. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 18/26