Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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fatture che celano un’offerta13 e al codice deontologico della Lega svizzera degli editori di annuari e banche dati (SADV)14.

• Nuovo elemento costitutivo che descrive la slealtà dei sistemi piramidali (art. 3b avamprogetto LCSl)

Il divieto dei sistemi di distribuzione che applicano il principio della piramide, della valanga o «boule de neige», oggi regolamentato nell’OLLS, sarà trasferito nella LCSl. Occorrerà tuttavia introdurre nella legge una lista di criteri che permetta di effettuare una migliore distinzione tra i sistemi piramidali illegali e i sistemi legali di marketing multilivello («multilevel-marketing»). La maggior parte dei sistemi a piramide consiste in una ripartizione aggressiva dei fondi dalla base verso il vertice della piramide, spesso camuffata dalla vendita abbinata di uno specifico tipo di merce o di servizio. Nei Paesi confinanti con il nostro queste pratiche sono generalmente disciplinate nel diritto in materia di concorrenza sleale o di protezione dei consumatori. L’introduzione della regolamentazione di questa materia nella LCSl è quindi pertinente.

• Riformulazione più efficace della disposizione sulle condizioni commerciali generali (art. 8 LCSl)

Una riformulazione della disposizione della LCSl dedicata alle condizioni commerciali generali CCG, tra l’altro togliendo il passaggio «in modo fallace», permetterà di effettuare, oltre al controllo delle modalità di stipulazione del contratto (lett. a), un controllo astratto del tenore delle CCG (lett. b). In altre parole, il giudice potrà dichiarare che determinate CCG sono sleali basandosi sul loro contenuto. La disposizione modificata corrisponde all’intenzione espressa dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione della Commissione degli affari giuridici, minoranza Leuthard15, anche se non è del tutto identica a quella che aveva proposto precedentemente16. Indubbiamente una parte della dottrina pende a favore di una regolamentazione delle CCG nel Codice delle obbligazioni o in una legge specifica, ma la modifica qui prevista ha il vantaggio di essere concisa. Infine, è opportuno regolare il problema là dove esiste già una regolamentazione centrale, anche perché sarebbe poco razionale introdurre delle norme speciali in diverse leggi specifiche (ad es. nella legge sul contratto d’assicurazione). A ciò si aggiunge il fatto che la LCSl attribuisce alle organizzazioni dei consumatori la legittimazione ad agire17.

1.2.2 Migliore applicazione del diritto

L’estensione del diritto della Confederazione di proporre un’azione e la creazione delle basi legali necessarie allo scambio di informazioni con le competenti autorità estere in materia di concorrenza sleale sono i temi centrali di questo capitolo.

• Estensione del diritto della Confederazione di proporre un’azione (art. 10 cpv. 3 segg. avamprogetto LCSl)

La Confederazione deve poter adire le vie legali non soltanto quando le pratiche commerciali sleali ledono la reputazione della Svizzera all’estero (attuale art. 10 cpv. 2 lett. c LCSl), ma anche quando sono danneggiati interessi collettivi all’interno del Paese. In tal modo si possono difendere più facilmente gli interessi delle PMI e dei consumatori svizzeri minacciati

13 DTF 129 IV 49 (consid. 2.5); anche in: sic! 4/2003, 354 segg.

14 Ehrenkodex für die Mitglieder des Schweizerischen Adressbuch- und Datenbankverleger-Verbands (n. 7); www.sadv.ch/html/ehrenkodex_sadv.html

15 Nota 7.

16 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) del 18 maggio 1983, FF 1983 II 985 segg.

17 Art. 97 cpv. 2 Cost.; art. 10 cpv. 2 lett. b LCSl. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 9/26