Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Il capoverso 5 stabilisce chiaramente che in caso di azioni proposte dalla Confederazione ai sensi del capoverso 3 si applica la LCSl svizzera. Dalla prospettiva della LDIP ciò significa che si tratta di una «legge d'applicazione immediata» ai sensi dell’articolo 18 LDIP. In passato, come già detto, ciò costituiva oggetto di controversia nei processi civili intentati dalla Confederazione e allungava i tempi della procedura. Le azioni proposte dalla Confederazione per tutelare la reputazione della Svizzera all’estero presuppongono un danno all’immagine del Paese e, quindi, un determinato numero di reclami provenienti dall’estero. Questi ultimi provengono normalmente da vari Paesi, pertanto se, ai sensi dell’articolo 136 LDIP, ci si basasse di volta in volta sul diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell’atto sleale, il diritto d’azione della Confederazione verrebbe ridotto ad absurdum.

Articolo 16 Obbligo di indicare i prezzi

Le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere contrassegnate già da molto tempo con il prezzo effettivamente pagabile e ora questo principio si applicherà anche alle prestazioni di servizi. Alle prestazioni già elencate all’articolo 10 capoverso 1 OIP se ne aggiungeranno altre, concernenti il settore dei trasporti e delle spedizioni nonché determinate professioni liberali (notariato, medicina veterinaria, risanamento dei debiti, ecc.). Il Consiglio federale può prevedere deroghe qualora siano necessarie per ragioni tecniche o di sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni speciali contenute in altri testi normativi della Confederazione, ad es. nella legge federale sulla metrologia o nella legge sul contratto d’assicurazione. L’articolo 16 viene inoltre modificato nel suo assetto: il capoverso 1 sancisce l’obbligo di indicazione dei prezzi per merci e prestazioni di servizi; il capoverso 2 prevede una delega di competenze al Consiglio federale, in base alla quale può anche disporre deroghe; il capoverso 3 stabilisce infine che sono fatte salve le disposizioni speciali sull’indicazione dei prezzi contenute in altre leggi.

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Articolo 21 Collaborazione (nuovo)

L’articolo 21 disciplina la collaborazione delle autorità federali preposte all’esecuzione della LCSl con le autorità estere di vigilanza e con organizzazioni ed enti internazionali (cpv. 1). Le autorità federali assumono un compito d’esecuzione esercitando il diritto di proporre azioni conferito alla Confederazione. Tale diritto si limita alle pratiche commerciali sleali che ledono o minacciano l’interesse pubblico (art. 10 cpv. 3 avamprogetto). Le autorità estere di vigilanza sono, nell’ambito della LCSl, quelle che sorvegliano la lealtà della concorrenza o garantiscono la protezione dei consumatori. Per enti internazionali si intendono esclusivamente gli enti i cui membri sono degli Stati. Uno di tali enti è, ad esempio, la Rete internazionale per l’esecuzione delle norme a tutela dei consumatori (International Consumer Protection Enforcement Network, ICPEN), che riunisce le autorità di vigilanza del mercato di 37 Stati, in larga parte membri dell’OCSE e dell’UE55. Va menzionata inoltre l’autorità antispam dell’UE denominata «Contact Network of Spam Enforcement Authorities» (CNSA), nella quale è rappresentata anche la Svizzera.

Il presupposto per la collaborazione è che essa sia necessaria per la lotta contro le pratiche commerciali sleali e che le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un analogo obbligo di segretezza.

Nell’ambito di questa disposizione la protezione individuale che la LCSl concede agli operatori del mercato resta invece esclusa dalla collaborazione internazionale. In caso di

55 www.icpen.org; cfr. anche Die Volkwirtschaft/La Vie économique 2003/5, p. 44 e segg. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 20/26