Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 24 pagine

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nire dei soldati supplementari rendendo meno attraenti le alternative al servizio militare (PSS). Il fabbisogno di personale dell’esercito dev’essere garantito tramite una procedura adeguata di reclutamento (UDF).

_ La regolamentazione proposta crea dei margini di manovra per il futuro, permette di valutare il

fabbisogno di personale e, per quanto riguarda il servizio civile, offre la possibilità di agire a seconda della situazione in maniera più o meno restrittiva (GSsE).

_ Se la durata del servizio civile viene ridotta, ciò corrisponderebbe a una violazione del principio

fondamentale, ossia che il servizio civile deve durare nettamente più a lungo del servizio militare non prestato. Se la durata del servizio civile viene aumentata, valgono tutti gli argomenti contrari al fattore 1,8 (USAM, Centre Patronal). La riduzione del periodo di servizio annacqua la prova dell’atto; la richiesta di aumentare il periodo di servizio conduce a una discussione sugli effettivi dell’esercito (Pro Militia). Si corre il rischio che l’aumento della durata del servizio civile venga effettuato per punire il servizio civile (SCSP).

_ Il principio della parità di trattamento contrasta con l’art. 8a (USAM). A seconda dell’ammissione

avvenuta in un anno “buono” o “meno buono”, la durata del servizio civile verrebbe modificata molto rapidamente il che non corrisponderebbe al principio della parità di trattamento (GE).

Diverse prese di posizione dimostrano che gli interpellati accolgono l’art. 8a soltanto con ri-

serva: essi approvano il fatto che il Parlamento possa aumentare la durata del servizio civile, si oppongono invece al fatto che possa effettuare un’eventuale riduzione. Contro la competenza di poter ridurre la durata del servizio civile sono stati avanzati i seguenti argomenti:

_ L’adeguamento della durata verso il basso conduce ad una disparità di trattamento nei confronti di

coloro che sono soggetti all’obligo di servire il che non corrisponde agli obiettivi della presente revisione; per questa ragione gli art. 8a cpv. 1 lett. b e c vanno cancellati (PLR, AWM, VSWW).

_ L’eventuale riduzione della durata del servizio civile al fattore 1,2 annacqua la prova dell’atto (Pro

Militia).

Queste sono le prese di posizione contrarie: possibilità di prolungare la durata del servizio

civile soltanto se esiste anche la possibilità di ridurrla (Donne per la pace Svizzera) rispettiva-

mene autorizzazione limitata alla riduzione della durata del servizio civile e soppressione del cpv. 1 lett. a che permetterebbe di prolungare la durata del servizio civile (GTSC).

Queste sono le critiche specifiche espresse in merito alle disposizioni dell’art. 8a cpv. 2:

_ Se si riduce la durata del servizio civile senza ridurre nello stesso tempo e nelle stesse proporzioni

anche la durata del servizio delle persone già ammesse al servizio civile, si discrimina le persone ammesse al servizio civile anteriormente rispetto a quelle ammesse più tardi. Di conseguenza, tutte le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile dovrebbero poter beneficiare della riduzione della durata del servizio civile. La regolamentazione proposta è corretta soltanto per quanto riguarda il prolungamento della durata del servizio civile (CSSC, ASSC, PSC).

_ Se viene autorizzata soltanto la riduzione della durata, bisogna cancellare anche il cpv. 2 dell’art.

8a affinché tutte le persone ammesse anteriormente al servizio civile possano beneficiare della riduzione (GTSC).

3.4 Prese di posizione in merito ad altri articoli dell’avamprogetto di revisione della LSC

3.4.1 Prese di posizione in merito agli articoli da sottoporre a revisione nel contesto delle varianti della prova dell’atto

Art. 16c Trattazione della domanda

Per ragioni di sicurezza del diritto, l’obbligo di non ritardare le decisioni d’ammissione dovrà essere stabilito dalla legge. Ecco perchè bisognerà aggiungere all’art. 16c il cpv. 3 concernente la durata

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