Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 24 pagine
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3.1.3 Dichiarazione dell’inconciliabilità del servizio militare con la propria coscienza, art. 1 e 16b AP revLSC L’obbligo del richiedente di dichiarare che la presentazione della sua domanda costituisce l’espressione di un conflitto di coscienza nei confronti del servizio militare viene ampiamente appoggiato. Le prese di posizione a favore sono 34 e provengono da BE, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, NE, GE, PLR, UDF, USAM, UPS, SSU, ASSO, USPC, AWM, ASF, Pro Militia, Avventisti, Commissione d’ammissione, Amnesty, VSWW, M.H., Winterthur e Federazione delle imprese romande. Le prese di posizione contrarie a quest’obbligo di dichiarazione sono 21 e provengono da LU, FR, BS, AI, VS, PPD, PSS, I Verdi, USS, FSAG, GSsE, Donne per la pace Svizzera, CFIG, CMSP, FEPS, CSSC, ASSC, PSC, GTSC, Männer.ch e PZFS.
Gli argomenti avanzati a favore dell’obbligo di dover motivare l’inconciliabilità del servizio militare con la propria coscienza sono i seguenti:
_ Anche in futuro dovranno poter accedere al servizio civile soltanto le persone soggette all’obbligo
di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza. (PLR, USPC). La disponibilità a prestare il servizio civile la cui durata è più lunga dev’essere motivata da un conflitto di coscienza (BE). L’attuale situazione e le esperienze raccolte in merito sono una prova a suo favore (SG).
_ Senza quest’obbligo di dichiarazione, le persone che intendono sottrarsi all’obbligo di prestare
servizio militare sarebero praticamente libere di scegliere. Ciò contrasta con le disposizioni
dell’art. 59 CF (UR, SZ, OW, ZG, BL, SH, GR, TI). Il riferimento esplicito alla coscienza dev’essere mantenuto. La dichiarazione sottolinea il fatto che non esiste la libertà di scegliere tra il servizio militare e il servizio civile (PLR, SSU).
_ Come stabilito dall’art. 4 cpv. 3 lett. B CEDU, il servizio civile resiste all’esame solamente se viene
definito come servizio sostitutivo al servizio militare obbligatorio per motivi di coscienza (Commissione d’ammissione).
_ Abbandonare questa motivazione significherebbe lasciare campo libero a decisioni dettate da
motivi politici (Avventisti).
_ La dichiarazione credibile da parte del richiedente è sufficiente(AG). Dichiarazione sì, ma senza
motivazione (UPS).
_ Con la dichiarazione scritta di essere disposti a prestare un servizio civile sostitutivo per un perio-
do nettamente più lungo, si tiene conto in modo adeguato sia dei diversi interessi dell’esercito sia di quelli di ogni cittadino (ASF).
Alcune prese di posizione appoggiano l’obbligo di dichiarazione, auspicando tuttavia nel contempo che questo obbligo comporti una motivazione più esauriente (TG, UDF, ASSO, Pro Mili-
tia, M.H.) oppure, in caso di dubbio, l’esecuzione di un’audizione (SO, M.H.).
Gli argomenti avanzati a sfavore della proposta concernente l’obbligo di dover dichiarare
l’inconciliabilità del servizio militare con la propria coscienza sono i seguenti:
_ La prova dell’atto garantisce l’adempimento di quanto stabilito dall’art. 59 CF e la priorità del ser-
vizio militare (LU). Coloro che accettano il fattore 1,5 dimostrano di avere delle buone ragioni per decidere in tal modo (VS). La prova dell’atto basta già come spiegazione (Donne per la pace Svizzera); chi presta servizio civile non è uno scansafatiche (PZFS).
_ La dichiarazione di essere disposti a prestare servizio civile per un periodo più lungo è sufficiente
(PSS, CFIG, FSG, CSSC, ASSC, PSC, GTSC). Questa disponibilità non deve comportare l’obbligo di doversi giustificare (I Verdi).
_ La periziaTschannen dimostra che l’ammissione al servizio civile non dev’essere legata
all’esistenza di un conflitto di coscienza (PSS, CMSP, CSSC, ASSC, PSC). Il fatto di continuare a dichiarare il conflitto di coscienza come conditio sine qua non per l’ammissione al servizio civile è
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