Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 24 pagine
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massima della procedura d’ammissione, ossia dal momento in cui la domanda è stata inoltrata fino alla decisione di prima istanza nonché di ultima istanza, per esempio a uno o a due mesi (PSS).
Art. 17 Effetto della domanda d’ammissione
L’attuale cpv. 1 va mantenuto (TG, GSsE, Donne per la pace Svizzera, CSSC, GTSC). L’inoltro della domanda d’ammissione entro il termine stabilito deve condurre automaticamente alla dispensa
dall’obbligo di entrare in servizio. Ciò si ripercuote positivamente sul servizio (TG). Se la procedura d’ammissione dura più a lungo dei pochi giorni previsti, ciò non deve comportare degli svantaggi per il richiedente punendolo per il fatto di non essersi presentato al servizio militare nonostante
l’ammissione al servizio civile (GSsE).
L’effetto preventivo dell’inoltro della domanda non dev’essere sospeso finché non è stato fissato un termine di scadenza per la decisione d’ammissione che comporti al massimo una settimana (CSSC).
L’attuale termine di tre mesi è troppo lungo dal momento che per ragioni oggettivi il richiedente, senza che ne sia responsabile, può trovarsi in condizioni che non gli permettono di rispettarlo. Il termine di scadenza dev’essere ridotto alla durata di un mese al massimo (GTSC).
Art. 18 Decisione
Nella legge va fissato un termine massimo accordato all’organo d’esecuzione per prendere una decisione nonché per la trattazione prioritaria delle domande d’ammissione delle persone che si trovano al servizio militare, affinché vengano resi impossibili i ritardi arbitrari nella presa di decisione nonché evitate le procedure penali militari (FSAG, CSSC).
Art. 18a Notifica della decisione
Nella legge va stabilito il termine entro il quale la decisione dev’essere notificata (GTSC).
Art. 18b Ammissione durante un servizio militare
Nella legge va precisato che le domande inoltrate durante un servizio militare devono essere trattate in modo prioritario e che la decisione dev’ essere presa entro il termine di una settimana (GTSC).
Art. 80 Sviluppo di un sistema d’informazione
Cpv. 1quater: La salvaguardia di dati afferenti a condanne, procedure penali in corso e misure privative della libertà permette eventuali abusi, in particolare se i dati sono conservati più a lungo presso il servizio civile che nel casellario giudiziale (GTSC).
3.4.2 Prese di posizione in merito agli articoli da sottoporre a revisione nel contesto della variante „semplificazione della procedura“
Art. 16d Trattazione della domanda
Il GSsE respinge totalmente questo articolo: la ragione per la quale le persone che prestano il servizio civile dovrebbero essere sottoposti a controlli specifici per verificare se in passato hanno commesso eventuali reati non è comprensibile.
Secondo il CSSC non è ammissibile partire dal presupposto che con l’inoltro della sua domanda, ogni richiedenti acconsenti tacitamente alla visione dei propri dati personali sensibili. Il richiedente
dev’essere informato in merito alla presa in visione e dare il proprio consenso per iscritto tramite una dichiarazione che rechi la sua firma.
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