Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine

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Compendio

Per sostenere la politica energetica, climatica e ambientale della Confederazione, si auspica l’istituzione di incentivi finanziari a favore dell’acquisto di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. Come strumento viene proposto un modello fondato su un bonus. Il modello andrà finanziato con un aumento dell’imposta federale sugli autoveicoli.

Il 30 novembre 2005, il Cantone di Berna ha presentato un’iniziativa cantonale (05.309) con cui chiedeva una differenziazione dell’imposta sugli autoveicoli in funzione di criteri ambientali e di efficienza energetica. Il 2 maggio 2006 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di dare seguito all’iniziativa; la Commissione omologa del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione il 5 settembre 2006.

L’iniziativa sarà attuata per mezzo di una modifica della legge sull’imposizione degli autoveicoli. Secondo il progetto preliminare illustrato nel presente rapporto, al momento della prima immatricolazione di un autoveicolo particolarmente efficiente sotto il profilo energetico è previsto il versamento di un bonus. Le risorse finanziarie necessarie per il versamento dei bonus sono costituite dalle maggiori entrate ricavate da un aumento dell’aliquota d’imposta dall’attuale 4 all’8 per cento. Il modello del bonus è pertanto un sistema neutrale sotto il profilo finanziario. La futura etichettaAmbiente fungerà da criterio per definire quali saranno gli autoveicoli da promuovere. Il bonus si compone di due parti indipendenti. Il bonus d’efficienza è versato se il veicolo rientra nella categoria d’efficienza energetica A o B. Si ha invece diritto al bonus ambientale se l’impatto ambientale causato dal veicolo è inferiore a un valore limite determinato. Viene versato il bonus integrale se il veicolo rientra nella categoria d’efficienza A e il criterio ambientale è adempiuto. Vi sono poi altre quattro possibili combinazioni che danno diritto a un bonus parziale: il veicolo rientra nella categoria B e adempie il criterio ambientale; il veicolo rientra nella categoria A o B ma non adempie il criterio ambientale; il veicolo adempie il criterio ambientale ma non rientra né nella categoria A né nella categoria B. I criteri e gli importi dei bonus dovranno essere valutati ogni due anni e, se necessario, adeguati.

Dagli studi relativi ai possibili effetti di un simile modello emerge che le emissioni di CO2 prodotte dal traffico di autovetture possono essere ridotte, in media e a lungo termine, di 200 000 tonnellate l’anno. L’efficienza della misura è valutabile attorno ai 21 franchi per tonnellata di CO2 evitata. Questi costi non comprendono i risparmi nel consumo di carburante, pari a circa 160 milioni di franchi all’anno. Grazie al bonus, la quota di mercato della categoria d’efficienza energetica più ecologica può essere incrementata di circa 7,5 punti percentuali, ciò che equivale a un aumento medio delle vendite annuali di circa 15 000 veicoli di categoria A e