Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
1.1 Iniziativa cantonale
Il 30 novembre 2005 il Cantone di Berna ha presentato un’iniziativa cantonale tendente all’introduzione di incentivi a favore dei veicoli a basso livello di emissioni e ad alta efficienza energetica. L’iniziativa chiede che i veicoli ecologici siano agevolati sul piano fiscale adeguando l’imposta sugli autoveicoli riscossa dalla Confederazione. L’imposta dovrebbe considerare l’efficienza energetica, le emissioni nocive ed eventuali altri criteri ecologici. L’iniziativa cantonale chiede che la modifica di legge non abbia ripercussioni sul bilancio della Confederazione.
L’iniziativa chiede anche un miglioramento del sistema dell’etichettaEnergia, inglobando in particolare la questione delle emissioni di inquinanti quali gli ossidi d’azoto (NOx) e le polveri fini. I criteri dell’etichettaEnergia andrebbero rivalutati e adeguati a cadenza biennale sulla base dei progressi della tecnica e dell’evoluzione delle norme internazionali.
1.2 Esame preliminare
Nel corso della sua seduta del 2 maggio 2006, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa cantonale, contemplando diverse possibilità per ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli autoveicoli. La Commissione ha ritenuto sensata la proposta di differenziare l’imposta sugli autoveicoli, soluzione che consentirebbe un’attuazione omogenea e trasparente a livello svizzero. Secondo la vigente legge sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut)1, all’atto dell’importazione di un veicolo nuovo la Confederazione riscuote un’imposta singola del 4 per cento. Dato che la differenziazione dell’imposta sugli autoveicoli avverrebbe nell’ambito del sistema di imposizione già esistente, i costi di esecuzione previsti sono ritenuti modesti.
Per le ragioni evocate, la Commissione del Consiglio degli Stati ha deciso senza voti contrari di dar seguito all’iniziativa.
Conformemente all’articolo 109 capoverso 3 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)2, la decisione della Commissione del Consiglio degli Stati è stata trasmessa alla Commissione competente della seconda Camera. Il 5 settembre 2006 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale ha approvato il decreto della Commissione omologa con 13 voti favorevoli e 5 astensioni.
Nell’ambito dell’esame preliminare, la Commissione del Consiglio nazionale ha affrontato la questione dell’effetto incentivante di un’imposta differenziata sugli autoveicoli, mettendone in luce diversi aspetti ed esaminando in modo approfondito il sistema dell’etichettaEnergia per le autovetture. La Commissione ha ritenuto che tale sistema debba essere ulteriormente sviluppato onde garantire un’adeguata categorizzazione dei veicoli. La Commissione ha peraltro sostenuto che in ogni catego-