Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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re hanno ripercussioni finanziarie dirette, occorre il consenso del DFF. È necessario inoltre sentire le cerchie interessate.
Articolo 13c Ammontare dei bonus (nuovo)
Il DFF stabilisce ogni due anni l’ammontare dei bonus tenendo conto in particolare delle condizioni quadro finanziarie (neutralità finanziaria). Per conseguire gli obiettivi di politica energetica e ambientale legati al versamento dei bonus, occorre il consenso del DATEC.
L’elaborazione di disposizioni penali speciali non è necessaria (cfr. n. 5.3).
3.1 Varianti concernenti il campo d’applicazione della LIAut
Oltre al diritto vigente, la Commissione propone, come soluzione da preferire (automobili fino a 1600 kg concepite per il trasporto di persone o merci) due varianti di campo d’applicazione della LIAut. La variante A prevede un’esclusione dalla legge dei veicoli utilitari leggeri, dettata soprattutto da considerazioni di razionalità amministrativa (peso del singolo veicolo fino a 1600 kg). La variante B prevede invece l’inclusione dei veicoli utilitari con un peso fino a 3500 kg7.
Variante A (esclusione degli autoveicoli utilitari leggeri dal campo d’applicazione della LIAut)
Articolo 1 Principio
La legge dovrebbe applicarsi soltanto alle automobili per il trasporto di persone. Per le ragioni di tale scelta si rimanda al commento all’articolo 2.
Articolo 2 Definizioni
Nel messaggio del 25 ottobre 1995 (FF 1995 IV 1543), sono illustrate nei dettagli le ragioni per le quali anche i veicoli utilitari leggeri (peso unitario non superiore a 1600 kg) sono assoggettati alla legge sull’imposizione degli autoveicoli. Si propone ora di espungere completamente queste categorie di veicoli dalla legge (cpv. 1 lett. a e c). I motivi seguenti risultano determinanti:
a. dall’entrata in vigore della legge, non è stata tassata nessuna automobile per il
trasporto di 10 o più persone (lett. a), in quanto tali automobili hanno solitamente un peso unitario superiore ai 1600 kg. A questa disposizione è dunque possibile rinunciare senza difficoltà;
b. i veicoli utilitari leggeri concepiti per il trasporto di merci con un peso unitario
non superiore ai 1600 kg rappresentano soltanto una minima parte delle importazioni di automobili (circa 5000 pezzi l’anno). Si tratta di veicoli in genere poco costosi di un valore medio di circa 15 000 franchi. Negli ultimi anni il gettito fiscale ha registrato un’involuzione, e nel 2007 era ormai sceso a circa 3 milioni di franchi, vale a dire al di sotto dell'1 per cento del gettito complessivo;
7 Cfr. RS 641.811, art. 2 dell’ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP): sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante veicoli a motore il cui peso totale è superiore alle 3,5 tonnellate.