Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

c. il concetto di peso unitario fino a 1600 kg, derivante dalla tariffa doganale, si

rivela sempre più problematico all’atto pratico e incontra poca comprensione presso il contribuente, che lo percepisce come arbitrario. L’onere amministrativo per l’Amministrazione e per il contribuente è relativamente elevato, in particolare per gli accertamenti a posteriori e i controlli in caso di fabbricazione in Svizzera (carrozzatura del telaio e sim.). Sinora mancano rilievi particolareggiati, ma soltanto per l’Amministrazione potrebbero ammontare fino a 100 000 franchi l’anno (= 3 % del gettito fiscale riscosso su queste automobili);

d. il criterio del peso unitario limite di 1600 kg mal si concilia, oramai, anche con il

principio della parità di trattamento fiscale. I veicoli utilitari leggeri fino a 1600 kg sono gravati dall’imposta, mentre i veicoli appena più pesanti, il cui peso unitario è superiore ai 1600 kg, ma quello complessivo ammissibile non supera i 3500 kg, e di cui ne vengono importate circa 20 000 unità l'anno, non soggiacciono né all’imposta sugli autoveicoli né alla tassa sul traffico pesante;

e. sinora non esiste un sistema di valutazione per l’efficienza energetica e le emis-

sioni dei veicoli utilitari leggeri. Per il versamento di un bonus questi fattori non entrano in linea di conto. Perciò sarebbe poco ragionevole aumentare l’imposta anche su questi veicoli. La creazione di due diverse aliquote d’imposta complica il sistema fiscale, in disaccordo con gli obiettivi della Confederazione. Inoltre, occorre presumere che il consumo di energia all’acquisto di un tale veicolo svolga un ruolo ancor più importante che non per le autovetture. Per questa ragione non occorrono incentivazioni fiscali quali il modello di bonus proposto;

f. i veicoli utilitari leggeri vengono impiegati esclusivamente o principalmente

dalle piccole e medie imprese. Oltretutto vengono ad aggiungersi gli oneri che si creano per i carrozzieri svizzeri (ad es. gli obblighi di annuncio e di registrazione di cui all’articolo 29 LIAut). Per questi settori economici la proposta espunzione dei veicoli utilitari dalla legge sull’imposizione degli autoveicoli rappresenta uno sgravio fiscale e amministrativo non indifferente;

g. la completa eliminazione dei veicoli utilitari leggeri dalla legge sull’imposizione

degli autoveicoli comporta un minor onere per l’Amministrazione delle dogane; tale sgravio si ripartisce su tutta l’Amministrazione e non può essere esposto dettagliatamente.

Le ragioni di razionalità amministrativa sarebbero sufficienti a giustificare questa soluzione, che rende superfluo anche l’attuale capoverso 2. La perdita di introiti è modesta e sostenibile rispetto al prodotto complessivo che ne deriverebbe. Non si esclude tuttavia che in avvenire si possa creare un sistema di valutazione anche per i veicoli utilitari. In tal caso occorrerebbe esaminare se la legge sull’imposizione degli autoveicoli può essere estesa anche a tali categorie.

Per il resto ci si attiene all’attuale limitazione delle automobili assoggettate all’imposta sulla base della tariffa doganale. Tale soluzione si è dimostrata valida, benché possa portare in casi isolati a una mancata registrazione nel sistema di valutazione di singole automobili, che non potrebbero quindi neppure beneficiare del versamento di un bonus e verrebbero gravate dall’imposta più elevata. Il problema riguarda ad esempio le vetture da corsa e le vetture d’epoca, le ambulanze e i camper. Bisognerà stabilire a livello di ordinanza in che modo tali automobili possono essere valutate per un eventuale diritto al bonus.