Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine

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adatto a realizzare l'auspicata riduzione delle emissioni di CO2. Per giunta, le misure volte a ridurre il CO2 sono indiscutibilmente necessarie. Il sistema di bonus ingerisce in misura minore nella circolazione delle merci tra la Svizzera e l’UE rispetto ad altre possibili misure. La misura è pertanto proporzionale e compatibile con gli articoli 13 e 20 ALS.

Del resto, secondo l’articolo 18 capoverso 1 ALS, le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente. Questo articolo è applicabile anche alle imposte speciali di consumo. Dato che in Svizzera non esiste un’industria automobilistica e l’aumento dell’imposta si applicherebbe senza distinzioni a tutti gli autoveicoli ai sensi della legge, la prevista misura non è discriminatoria e pertanto è compatibile con l’articolo 18 capoverso 1 ALS.

Infine, secondo l’articolo 23 capoverso 1 iii ALS, ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, è incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo. La formulazione dell’articolo 23 capoverso 1 iii ALS è diversa da quella dell’articolo 87 del trattato CE. In particolare, l’articolo 23 ALS non contempla gli elementi necessari a distinguere gli aiuti compatibili con l’ALS dagli aiuti incompatibili con l’ALS. Inoltre, a differenza degli articoli 13 e 20 ALS, l’articolo 23 non fa parte delle disposizioni fondamentali nell’ambito della libera circolazione delle merci. Non si impone pertanto un’interpretazione analogica, anche se entro certi limiti ci si può riferire alla prassi delle istituzioni dell’UE. Per evitare di essere svantaggiata rispetto agli Stati membri dell’UE al momento dell’attuazione dell’accordo, o in altri termini quando è nel suo interesse, al fine di interpretare le disposizioni del diritto svizzero la Svizzera può ispirarsi alle regole dell’UE sugli aiuti pubblici. Il nostro Paese non è tuttavia in alcun modo vincolato dalle procedure d’esame e d’autorizzazione comunitarie.

La nozione di aiuti pubblici dell’Acquis communautaire comprende ogni forma di aiuto. Gli aiuti pubblici sono, oltre ai sussidi non rimborsabili, ai prestiti agevolati e alle agevolazioni sugli interessi, tipi di intervento in cui l’elemento di liberalità è poco evidente, quali esoneri da imposte e tributi, fideiussioni, forniture di merci e servizi a condizioni preferenziali e persino la partecipazione delle autorità statali a imprese. Poiché l’UE concepisce la nozione di aiuti in termini molto vasti, non si può escludere che il sistema di bonus possa anch’esso essere qualificato come aiuto. Tra gli aiuti proscritti rientrano comunque soltanto misure che favoriscono selettivamente determinate imprese o gruppi.

Il sistema di bonus, tuttavia, non fa distinzioni, non è applicabile a favore di un determinato Paese di provenienza o di una determinata impresa e pertanto non è selettivo. Inoltre, non esistendo un’industria automobilistica svizzera, non favorisce imprese svizzere, ma imprese europee ed extraeuropee che producono veicoli ad alta efficienza energetica e a basso consumo. A titolo abbondanziale, infine, lo strumento dell’aiuto ambientale è espressamente riconosciuto nella stessa UE, nella misura in cui non sia connesso con una protezione dalle importazioni18. Da ultimo, nell’ambito della strategia dell’UE a favore dell’efficienza energetica, gli Stati membri sono

18 Cfr. Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).