Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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zioni, la regolamentazione contemplata dagli accordi di libero scambio si basa anche sulle disposizioni dell’OMC. Nella misura in cui la compatibilità con l’Accordo e le disposizioni dell’OMC e degli accordi con l’UE è garantita, l’introduzione del modello del bonus non viola l’Accordo AELS né gli altri accordi di libero scambio.
5.2.4 Convenzione sui cambiamenti climatici e Protocollo di Kyoto
Il Protocollo di Kyoto è un’aggiunta alla Convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici adottata nel 1992 al vertice mondiale di Rio e ratificata dalla Svizzera nel 199322. La Convenzione persegue la stabilizzazione della concentrazione di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello non pericoloso. Con la ratifica del Protocollo di Kyoto nel 200323, la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell’8 per cento rispetto al livello del 1990 nel periodo 2008-2012. La legge sul CO2 concretizza tale obiettivo. Per i combustibili vale ad esempio un obiettivo di riduzione del CO2 fino al 15 per cento, mentre per i carburanti l’obiettivo è dell’8 per cento. Dai calcoli emerge che nonostante gli sforzi spontanei compiuti nell’ambito di SvizzeraEnergia, le emissioni di CO2 causate dai carburanti aumenteranno del 7,9 per cento rispetto ai valori del 1990. Per questo nel messaggio sull’approvazione dell’aliquota dell’imposta sul CO2 sui combustibili si citano già gli incentivi fiscali legati all’acquisto di autoveicoli come parte della strategia da applicare per raggiungere l’obiettivo. Per ragioni di tempo, il modello del bonus proposto potrà contribuire ormai soltanto in minima misura al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal Protocollo di Kyoto. A medio-lungo termine, la misura comporterà tuttavia una consistente riduzione delle emissioni di CO2 provenienti dal traffico motorizzato delle autovetture e costituirà quindi una componente importante del pacchetto di misure per il raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine della politica climatica.
5.2.5 Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (Convenzione di Ginevra)
A tutt’oggi, hanno aderito alla Convenzione di Ginevra 46 Stati europei e dell’Asia centrale, la Comunità europea, gli Stati Uniti e il Canada. La Svizzera ha ratificato la Convenzione, sottoscritta a Ginevra nel 1979 sotto l’egida della Commissione economica per l’Europea delle Nazioni Unite (ECE-ONU), nel 1983. Si tratta della più vecchia convenzione in materia di tutela dell’ambiente. Essa punta a ridurre gli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico sulla salute dell’essere umano e sull’ambiente. Sette protocolli aggiuntivi disciplinano i limiti di emissioni di zolfo, azoto, ammoniaca, composti organici volatili, metalli pesanti e inquinanti organici persistenti. Il protocollo di Göteborg, il più recente tra i protocolli aggiuntivi, è entrato in vigore in Svizzera nel 2005 e rappresenta un passo ulteriore nell’ambito degli sforzi compiuti da Europa, Stati Uniti e Canada per ridurre l’inquinamento atmosferico. Esso definisce per ogni Paese, oltre a obiettivi di riduzione per le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca, anche misure per il raggiungimento di tali obiettivi entro il 2010.