Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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3 Commento alle singole disposizioni della legge
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La modifica proposta prevede anche l’adozione di misure di politica energetica e ambientale nella legge sull’imposizione degli autoveicoli. Vanno pertanto menzionati i pertinenti articoli della Costituzione federale.
Articolo 13 Aliquota d’imposta
Come previsto dall’iniziativa cantonale, l’aliquota d’imposta passa dal 4 all’8 per cento.
Articolo 13a Destinazione del gettito fiscale (nuovo)
Il capoverso 1 stabilisce che le maggiori entrate risultanti dall’aumento dell’imposta previa detrazione dei costi d’esecuzione sono distribuite ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. Le entrate sono dunque a destinazione vincolata e la neutralità finanziaria è garantita.
L’obiettivo della modifica di legge consiste nel creare incentivi finanziari per l’acquisto di automobili ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. La registrazione degli acquirenti ai fini del versamento dei bonus provocherebbe tuttavia un considerevole aumento dell’onere amministrativo. Conviene perciò ricorrere ai dati esistenti. In virtù della legislazione in materia di circolazione stradale i detentori sono noti in occasione della prima immatricolazione. Occorre anche presumere che chi acquista un’automobile di regola la fa immatricolare a proprio nome. In altri casi (ad es. vetture aziendali, leasing) esiste perlomeno uno stretto legame tra acquirente e detentore.
In virtù dell’attuale articolo 3 della legge, l’esecuzione del versamento dei bonus è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). L’AFD conta già un’esperienza di lunga data nel versamento di somme di denaro a una vasta cerchia di clienti (ad es. rimborso dell’imposta sugli oli minerali agli agricoltori, contributi per l’esportazione di prodotti agricoli trasformati). Per giunta, nell’ambito del controllo dell’imposizione doganale e della tassazione per i veicoli esiste già una stretta collaborazione con i servizi competenti. Va menzionata anche l’organizzazione decentralizzata dell’AFD. Grazie ai moderni mezzi di comunicazione oggi disponibili, il servizio competente per il versamento del bonus non dovrebbe necessariamente avere sede a Berna.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina i dettagli; l’esecuzione può pertanto essere strutturata in modo adeguato e flessibile.
Articolo 13b Criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta
efficienza energetica e a basso livello di emissioni (nuovo)
Il nuovo articolo conferisce al DATEC la competenza di designare le automobili per le quali viene versato un bonus. Lo stesso Dipartimento è già competente a emanare prescrizioni tecniche o amministrative nel campo dell'energia e dell’ambiente, tra le quali anche l’attuale etichettaEnergia per le automobili. Tra i compiti del DATEC rientra anche il regolare aggiornamento del sistema di valutazione. Poiché tali misu-