Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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prevedere disposizioni particolari per tali categorie professionali e per determinate fasce della popolazione nell’ambito del modello del bonus.
Un aumento generale dell’imposta sugli autoveicoli comporterebbe un aumento dei prezzi di tutti i veicoli nuovi. Il budget domestico del singolo che acquista un veicolo nuovo si assottiglia dunque lievemente, e rimane meno a disposizione per l’acquisto di altri prodotti. Tale aumento penalizzerebbe maggiormente le economie domestiche a basso reddito. Il bonus, tuttavia, si traduce in un calo dei prezzi dei veicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni, permettendo in date circostanze a un’economia domestica a basso reddito addirittura l’acquisto di un veicolo nuovo. Inoltre, il minor consumo dei veicoli promossi comporta una riduzione delle spese delle economie domestiche. Se si tiene conto degli attuali prezzi del carburante, con l’introduzione del modello del bonus le economie domestiche risparmierebbero in media circa 200 milioni di franchi all’anno.
Con quattro o cinque anni di ritardo, la misura toccherebbe anche il mercato dei veicoli usati. Le conseguenze precise sono tuttavia ancora difficili da valutare, in quanto il mercato dei veicoli usati è influenzato anche da numerosi altri fattori.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’imposta sugli autoveicoli è un’imposta speciale di consumo che la Confederazione riscuote in virtù dell’articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale14. Sinora questa imposta ha perseguito esclusivamente fini fiscali. La prevista modifica di legge comporta un aumento dell'aliquota d’imposta. L’aumento del gettito genererà fondi che saranno riversati ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni sotto forma di versamento di bonus. L’imposta sarà quindi connotata anche da un elemento di incentivazione. L’aumento dell’aliquota d’imposta è conforme all’articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione ed è pertanto costituzionale. Dato che la Costituzione non prevede una particolare destinazione vincolata, il legislatore può decidere liberamente in merito alla destinazione dell’imposta. La creazione di elementi incitativi è anch’essa ammissibile, purché lo scopo perseguito dal legislatore coincida con un compito che la Costituzione attribuisce alla Confederazione. La misura prevista contribuirà a proteggere l’ambiente e a ridurre il consumo di energia. Secondo gli articoli 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 si tratta indiscutibilmente di compiti della Confederazione. La costituzionalità del sistema di bonus proposto è dunque data.
5.2 Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera a livello internazionale
La legge sull’imposizione degli autoveicoli in quanto tale continuerà ad essere compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale15. Questa considerazione vale anche per il proposto aumento dell’aliquota d’imposta. La destinazione delle maggiori entrate rappresenta invece un elemento assolutamente inedito. Con l’introduzione di incentivi finanziari dopo la prima immatricolazione non vengono però eretti ostacoli al commercio. Inoltre, anche i fabbricanti sono assoggettati all’imposta per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera.
14 RS 101
15 Cfr. messaggio 1995 (FF 1995 IV 1543)