Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Fondamentalmente, è riservato un pari trattamento agli autoveicoli di tutti i fabbricanti e di tutte le marche. Indirettamente, tuttavia, sono prevedibili ripercussioni sulle importazioni di autoveicoli. Da un canto, tutti gli autoveicoli saranno gravati da una maggiore imposta e dall’altro i bonus verranno versati soltanto per i modelli più efficienti e meno inquinanti. A seconda della struttura del sistema di valutazione, singoli Paesi di produzione o fabbricanti (marche) potranno risultare svantaggiati o avvantaggiati. Poiché l’UE pianifica misure più restrittive, questi effetti probabilmente non saranno oggetto di critica a livello internazionale.
5.2.1 Accordo di libero scambio (ALS) tra Svizzera e CE
Secondo l’articolo 13 paragrafo I ALS16 nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Svizzera e la Comunità.
Secondo l’articolo 20 ALS, l’Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l’oro e l’argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Essendo disposizioni fondamentali nell’ambito della libera circolazione delle merci, gli articoli 13 e 20 ALS sono interpretati analogamente agli articoli 28 e 30 del trattato CE, il cui tenore è il medesimo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono considerate misure di effetto equivalente le misure che ostacolano o possono ostacolare, direttamente o indirettamente, la circolazione delle merci. Nonostante il sistema fondato sul bonus non costituisca un ostacolo diretto al commercio, è immaginabile o addirittura auspicabile che l’introduzione di tale misura si traduca indirettamente in una diminuzione delle importazioni di veicoli inquinanti e caratterizzati da un forte tasso di emissioni. Anche se vi è il rischio che possa svantaggiare determinati Paesi produttori (come la Germania) più di altri, tale misura si applica in linea di principio senza distinzioni.
Se vi è effettivamente una restrizione della circolazione delle merci, essa può essere giustificata in talune situazioni, in virtù degli articoli 20 ALS e 30 del trattato CE nonché degli «ostacoli impliciti» contenuti nell’articolo 30 del trattato CE secondo la giurisprudenza della CGCE. Sono ad esempio considerati motivi giustificativi la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o la preservazione dei vegetali, ossia le misure a tutela dell’ambiente in senso lato17.
La Svizzera può invocare la protezione dell’ambiente per giustificare misure tendenti alla riduzione del CO2. Tuttavia, il sistema fondato sui bonus deve essere proporzionale, vale a dire idoneo alla realizzazione dello scopo perseguito, necessario e il meno incisivo possibile. Secondo gli accertamenti condotti, il sistema di bonus è
16 RS 0.632.401
17 Rs. 240/83 Brûleurs d'Huiles (Racc. 1985, pag. 531); Rs. C-389/96, Aher-Waggon (Racc. 1998, I-4473; Rs. C-341/95, Bettati (Racc. 1998, I-4355) e le decisioni citate.