Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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Variante B (inclusione degli autoveicoli fino a 3500 kg nel campo d’applicazione della LIAut)
Articolo 2 Definizioni
La legge è destinata ad applicarsi alle automobili concepite per il trasporto di persone e di merci fino a 3500 kg. Nel 2007 sono stati messi in circolazione circa 23 800 furgoni (= veicoli a motore leggeri per il trasporto di cose con un peso complessivo massimo non superiore a 3500 kg). Dedotti i circa 5000 veicoli utilitari leggeri con peso unitario non superiore ai 1600 kg, la cui importazione è sinora gravata dall’imposta sugli autoveicoli, la modifica di legge riguarderebbe circa 19 000 automobili, con le seguenti ripercussioni fiscali ed economiche:
a) stimando un valore medio unitario di 30 000 franchi e data un’aliquota
d’imposta dell’8 per cento, le maggiori entrate ammonterebbero a 45,6 milioni di franchi l'anno;
b) il maggior onere fiscale colpirebbe in primo luogo l’economia, in quanto tali
veicoli vengono utilizzati quasi esclusivamente a livello professionale;
c) anche i carrozzieri svizzeri sarebbero toccati in misura considerevole dalla
misura; dei 19 000 autoveicoli citati, infatti, oltre 3000 rientrano nella categoria dei cosiddetti telai cabinati, carrozzati in Svizzera. I carrozzieri dovrebbero dunque presentare una dichiarazione fiscale per le automobili che vengono carrozzate in Svizzera. A parte le conseguenze finanziarie, questo rappresenterebbe già di per sé un considerevole aumento dell’onere amministrativo per Amministrazione e contribuenti.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’aumento generale dell’imposta sugli autoveicoli e il contemporaneo versamento di un bonus comporterebbero un aumento sia delle entrate sia delle uscite dello Stato e quindi della quota fiscale e delle uscite.
Nel 2007 l’imposta sugli autoveicoli ha generato entrate per 357 milioni di franchi. Il gettito fiscale medio per automobile ammontava a 1160 franchi. Un aumento dell’aliquota dal 4 all’8 per cento comporterebbe quindi un raddoppio delle entrate.
Le maggiori entrate risultanti dall’aumento dell’imposta sugli autoveicoli vanno ad alimentare un finanziamento speciale e saranno destinate al versamento del bonus, previa deduzione delle spese di esecuzione. Si tratta pertanto di entrate a destinazione vincolata, che costituiscono un finanziamento speciale ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione (LFC). La proposta modifica della legge sull’imposizione degli autoveicoli crea la base legale necessaria. Il Dipartimento federale delle finanze gestisce il finanziamento speciale, il quale viene esposto a bilancio nel capitale di terzi e può avere un saldo positivo oppure negativo. Non sarebbe pertanto necessaria una riserva di garanzia. Le spese di esecuzione corrispondono all’incirca all’1,4 per cento dell’importo a disposizione per il versamento del bonus.
8 RS 611