Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine
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che l’onere prevedibile per la sua attuazione sarebbe troppo elevato, in particolare per quanto concerne le risorse di personale e le perdite a livello dell’incasso dovute al rifiuto di versare l’importo del malus. In generale, sotto il profilo degli oneri in termini di personale e dell’onere finanziario, l’efficienza delle misure previste da questo modello appare nettamente inferiore rispetto al modello basato sul bonus e sarebbe paragonabile al modello che prevede la differenziazione dell’imposta sugli autoveicoli.
2 Tratti salienti del progetto preliminare
2.1 Tratti salienti del modello
2.1.1 Adeguamenti legislativi
Con il presente progetto preliminare viene proposto un modello che consente il versamento separato di un bonus all’acquisto di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. I bonus vengono finanziati con un aumento generale dell’imposta sugli autoveicoli; tale aumento può essere considerato un malus «improprio», poiché in un primo tempo tocca tutti gli autoveicoli.
La regolamentazione legale adempie le seguenti condizioni:
− la procedura prevista per il calcolo dell’imposta sugli autoveicoli non cambia. In tale ambito non sorge dunque alcun maggior onere né per l’Amministrazione né per i contribuenti;
− il modello del bonus non ha ripercussioni sul bilancio della Confederazione. Il gettito attuale dell’imposizione delle autovetture, fondato sull’aliquota del 4 per cento, rimane nella Cassa federale come entrata non vincolata;
− l’aliquota d’imposta del 4 per cento sale all’8 per cento;
− è garantita un’attuazione adeguata.
2.1.2 Sistema di valutazione
Trattandosi di una materia tecnica che può evolvere rapidamente, non è opportuno che il legislatore stesso stabilisca nella legge i criteri applicabili alla valutazione delle automobili: il sistema di valutazione verrà concretizzato a livello di ordinanza. Si veda in proposito anche il commento al nuovo articolo 13b. È invece pacifico che un sistema di valutazione debba ripartire chiaramente le automobili in veicoli efficienti sotto il profilo energetico e a basso livello di emissioni – e pertanto degni o no di un bonus. L’acquirente di una vettura nuova deve poter capire di primo acchito quali sono i modelli che permettono di beneficiare di un bonus. Attualmente come base di valutazione è disponibile l’etichettaEnergia per le autovetture dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). A fine marzo 2007, il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, per mezzo di una decisione di principio, ha stabilito che l’etichettaEnergia sarà trasformata in un’etichettaAmbiente. A tal fine, ci si può basare sui criteri relativi ai veicoli ad alta efficienza energetica e a bassa emissione di inquinanti (KeeF), una banca dati sviluppata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dall’Ufficio federale dell’energia. Per l’etichettaAmbiente, alla cui realizzazione partecipano anche i Cantoni, si prevede una fase di preparazione di