Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 26 pagine

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Gli incentivi fiscali per l’acquisto di autoveicoli in base a criteri di ecologia globale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli attuali e futuri protocolli.

5.2.6 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è considerato territorio doganale svizzero in virtù del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein24. Perciò in avvenire gli autoveicoli nuovi ivi immatricolati saranno anch’essi gravati dall’imposta. Secondo il trattato di unione doganale, la quota delle maggiori entrate dovrebbe essere assegnata al Principato del Liechtenstein. Occorrerà negoziare con il Principato l’eventuale applicabilità del sistema di bonus o un’eventuale regolamentazione autonoma per tale territorio.

5.2.7 Büsingen

Dal 1997 l’applicabilità dell’imposta sugli autoveicoli è disciplinata per via convenzionale in un accordo con la Germania relativo alla modifica del trattato del 196425 su Büsingen (nuova lettera m dell’art. 2 cpv. 1 del trattato). La Commissione mista per Büsingen dovrà esaminare le ripercussioni del modello del bonus.

5.3 Compatibilità con la legge sui sussidi

Il modello del bonus proposto crea una nuova fattispecie in materia di sovvenzioni. Si tratta di un aiuto finanziario ai sensi della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi, le cui disposizioni penali (art. 37-39) si applicano anche al versamento dei bonus. Non è pertanto necessario completare le disposizioni penali della legge sull’imposizione degli autoveicoli.

5.4 Assoggettamento al freno alle spese

Il modello di bonus proposto genera nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, tale modifica di legge richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

5.5 Delega di poteri legislativi

Soprattutto per ragioni di adeguatezza, il disciplinamento dei dettagli dell’esecuzione è delegato al Consiglio federale. Gli aspetti che devono essere disciplinati per via di ordinanza sono menzionati al numero 2.1.3. Inoltre, al DATEC e al DFF è attribuita la competenza di definire il sistema di valutazione e l’entità del bonus.

24 RS 0.631.112.514

25 RS 0.631.112.136

26 RS 616.1