Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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Le autorità competenti in base al capoverso 1 lettera d possono procedere al sequestro di armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori sprovvisti del contrassegno necessario. Spetta successivamente al detentore o al proprietario dimostrare che gli oggetti in questione sono stati fabbricati o introdotti nel territorio svizzero prima del 28 luglio 2010 (termine entro il cui la direttiva modificata dovrà essere trasposta). Trattandosi di merci pericolose e considerata la difficoltà di rintracciare le armi in assenza del rispettivo contrassegno, è ragionevole che sia il detentore o il proprietario degli oggetti in questione a dover comprovare la loro conformità alla legge.

Poiché inoltre in virtù della revisione «nazionale» (cfr. nota a piè di pagina 12) anche gli accessori devono essere provvisti di un contrassegno di cui all’articolo 18a, è opportuno inserirli, per ragioni di uniformità, al capoverso 1 lettera d.

Questo nonostante la direttiva sulle armi modificata non contempli alcun obbligo per la marcatura di accessori di armi e conseguentemente per la loro disattivazione in caso di inosservanza di tale obbligo.

All’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle armi sono definite le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati. Tali oggetti devono essere definitivamente confiscati in caso di rischio di utilizzazione abusiva. A titolo di esempio si fa menzione di persone minacciate o ferite da tali oggetti. Tuttavia, si può ipotizzare un uso abusivo anche in caso di armi da fuoco, di oggetti o relativi accessori sprovvisti del contrassegno necessario. Dati i problemi di tracciabilità derivanti dall’assenza del contrassegno, tali oggetti, infatti, possono essere facilmente utilizzati per compiere reati. Per tale ragione il capoverso 3 prevede la confisca definitiva anche per gli oggetti di cui al capoverso 1 lettera b.

Il diritto cantonale deve inoltre prevedere la disattivazione di tali oggetti, per soddisfare i requisiti della direttiva modificata. L’ordinanza sulle armi non disciplina la procedura per la confisca definitiva.

Occorre inoltre precisare che le norme di cui all’articolo 69 seguenti del CP in virtù dell’articolo 333 capoverso 1 del CP, al di fuori del Codice penale, sono applicabili in tutto l’ambito del diritto penale federale salvo disposizioni contrarie del diritto penale accessorio (cfr. DTF 129 IV 81 e Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, AJP 2000, pag. 163 seg.).

Sistema d’informazione, art. 32a cpv. 2, 32b cpv. 5 e 32c cpv. 3bis

L’articolo 4 paragrafo 4 primo comma della direttiva modificata chiede di istituire entro il 31 dicembre 2014 un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato. A tale scopo, gli articoli 32a capoverso 2, 32b capoverso 5 e 32c capoverso 3bis della legge sulle armi dovrebbero costituire una base legale a sostegno diretto dei Cantoni. Per ragioni di coerenza, il sistema d’informazione cantonale viene integrato nei sistemi d’informazione gestiti dall’Ufficio centrale Armi. I Cantoni attualmente gestiscono già un simile archivio elettronico relativo all’acquisto di armi. Non sarà pertanto necessario far uso del termine per l’attuazione del 2014 stabilito dalla direttiva modificata. Si rinuncerà inoltre all’istituzione di un archivio centrale, vista la contrarietà dei Cantoni emersa dalla seconda consultazione in merito alla revisione «nazionale» della legislazione sulle armi (cfr. nota a piè di pagina 12). L’articolo 32b capoverso 5 menziona solo le indicazioni che in virtù della direttiva modificata devono essere inserite obbligatoriamente nel sistema d’informazione. L’articolo 32c capoverso 3bis menziona i diritti d’accesso che, conformemente al