Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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registrazione relativa all’acquisizione di armi da fuoco. La direttiva modificata precisa inoltre le informazioni da inserire nel sistema e stabilisce che per l’identificazione dell’arma da fuoco e dell’acquirente i relativi dati devono restare disponibili per almeno 20 anni. Gli Stati membri devono provvedere affinché le armi da fuoco registrate nella banca dati possano essere ricollegate ai rispettivi proprietari.
Al contempo, gli armaioli sono tenuti, ai sensi di quanto disposto anche dalla direttiva vigente, a conservare un registro nel quale vengono registrate tutte le armi da fuoco in entrata e in uscita. In luogo dei 5 anni previsti come obbligo di conservazione dei dati, nella direttiva modificata gli armaioli sono tenuti a conservare un registro fino alla cessazione della propria attività. Successivamente il registro deve essere consegnato all’autorità competente per la gestione del sistema summenzionato.
Le restanti disposizioni relative al controllo dell’acquisizione di armi da fuoco sono il frutto di un compromesso, come si evince soprattutto dalle disposizioni contenute nel preambolo, secondo cui gli Stati il cui ordinamento prevede più di due categorie di armi possono continuare a utilizzare questa classificazione. In tal senso l’articolo 4 bis della direttiva sulle armi modificata precisa che, sebbene per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco sia necessaria una licenza, le armi delle categorie C e D possono essere acquisite e detenute se ciò è consentito ai sensi della legislazione nazionale. Ciò significa che la determinazione generale e astratta della cerchia di persone nella normativa nazionale continua a soddisfare le prescrizioni della direttiva.
Per contro, nonostante sia formulato in maniera generica e il tenore sia quindi applicabile a tutte le categorie di armi, l’articolo 5 pone delle condizioni materiali per l’acquisizione di armi da fuoco che per loro natura possono essere esaminate nell’ambito di una procedura di autorizzazione. Per evitare valutazioni contraddittorie, tale disposizione va pertanto interpretata alla luce di quanto stabilito nel preambolo, in modo che possa essere applicata solo alle armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B). Rispetto alla direttiva vigente, tale disposizione contiene una definizione più precisa delle normali condizioni per l’acquisizione (motivi d’impedimento). Come finora, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco in generale è richiesta un’età minima di 18 anni. Ai minori di 18 anni sono consentiti l’acquisizione (ma non l’acquisto) e la detenzione di armi da fuoco per scopi venatori o di tiro sportivo. Per tale scopo essi necessitano di un’autorizzazione parentale oppure devono essere sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia validi o far parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato.
Una condizione supplementare prevede che la persona non debba verosimilmente costituire un pericolo per se stessa, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e che la condanna per un reato doloso violento sia considerata indicativa di un tale pericolo.
Infine, l’articolo 7 della direttiva modificata statuisce in modo chiaro che gli Stati, a determinate condizioni, possono rilasciare licenze pluriennali per l’acquisizione e la detenzione di diverse armi da fuoco soggette ad autorizzazione.