Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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modo, all’articolo 2 della direttiva 97/7 CE, il «contratto a distanza» viene definito come un «contratto avente come oggetto un bene che viene concluso impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza». Non vi è pertanto, anche in questo caso, alcuna necessità di adeguamento nella legislazione svizzera.
• Proroga dell’autorizzazione all’acquisto di armi da fuoco
Anche l’articolo 7 della direttiva modificata non richiede un ulteriore disciplinamento. Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge sulle armi in vigore nonché l’articolo 9b dell’«adeguamento a Schengen» della legge sulle armi, la validità del permesso d’acquisto di armi è di sei mesi (con la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi). Tale disposizione va mantenuta.
• Riduzione del numero di categorie di armi da fuoco
Il contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 5 della direttiva modificata è in relazione alla riduzione del numero delle categorie di armi da quattro a due (vietate, soggette ad autorizzazione), inizialmente auspicato dal Parlamento europeo. Ciò comporterebbe l’obbligo di autorizzazione per le armi delle categorie C e D, ma solo per le nuove acquisizioni e non per le armi già detenute o in possesso. Poiché nella direttiva modificata non è prevista una riduzione delle categorie di armi, il paragrafo 5 non va trasposto.
• La condanna per reati violenti dovrebbe costituire un motivo di esclusione per
l’acquisizione di armi da fuoco
In base all’articolo 8 capoverso 2 lettera d della legge sulle armi, anche la condanna per reati dolosi violenti costituisce in linea di principio un motivo di esclusione per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Tale motivo di esclusione è contenuto nell’articolo 5 lettera b della direttiva modificata.
• Eccezioni all’obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi
L’articolo 25a capoverso 3 lettera a della revisione «nazionale» della legge sulle armi offre al Consiglio federale la possibilità di prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi, secondo quanto disposto anche dall’articolo 12 paragrafo 2 primo comma della direttiva modificata. Tali disposizioni si concretizzano nell’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza sulle armi.
• Oltre alla carta europea d’arma da fuoco non sono riscosse tasse o richieste
autorizzazioni aggiuntive
La legislazione svizzera, così come l’articolo 12 paragrafo 2 primo comma della direttiva modificata, non prevede la riscossione di tasse o un’autorizzazione per l’accettazione della carta europea d’arma da fuoco. In tale ambito non è richiesto pertanto un adeguamento legislativo.
• Miglioramento dello scambio d’informazioni tra Stati
Lo scambio d’informazioni menzionato nell’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva modificata è di natura meramente tecnica e amministrativa e non include lo scambio dei dati personali. Non occorre quindi alcuna base legale e l’articolo non necessita di essere trasposto nella legge sulle armi.
• Precisazioni in merito alla disattivazione di armi da fuoco
L’allegato 1 punto 3 della direttiva modificata contiene delle precisazioni in merito alla disattivazione delle armi da fuoco. Tali disposizioni non devono essere trasposte