Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
In linea con quanto già previsto nell’ambito dell’«adeguamento a Schengen» della legislazione sulle armi, spetta all’autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d’acquisto di armi garantire la conservazione di tali registri. In virtù dell’attuale adeguamento esse sono tenute a provvedere affinché i registri vengano conservati per un periodo complessivo di 20 anni.
In vista dell’attuazione dello strumento di marking e tracing (Strumento internazionale per una rapida e sicura identificazione e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro illecite, approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 2005) che stabilisce una durata di conservazione dei registri di 30 anni, occorrerà esaminare l’eventualità di estendere ulteriormente il periodo di conservazione nonché valutare, anche per gli obblighi prescritti dalla legislazione sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego, la necessità di estendere il periodo di conservazione dei relativi documenti. Contemporaneamente all’attuazione dello strumento di marking e tracing dovrebbe essere presumibilmente attuato anche il Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. L’attuazione di tali accordi internazionali dovrebbe avvenire prima di un’eventuale votazione popolare sull’iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», poiché la sua approvazione comporterebbe delle conseguenze considerevoli per la legislazione sulle armi.
Controllo delle bollette di scorta da parte dell’Amministrazione federale delle dogane, art. 22 c
Secondo l’articolo 11 paragrafo 3 secondo comma della direttiva modificata l’autorità dello Stato membro a partire dal quale viene effettuato il trasferimento di armi da fuoco esegue i controlli, se necessario sul posto, per verificare se il trasferimento coincide effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta. La soluzione di far eseguire all’Amministrazione delle dogane i controlli a campione risulta essere la più logica. Essa comporta minori oneri amministrativi, in quanto la bolletta di scorta accompagna nella fase di esportazione gli oggetti da esportare. In questo modo, il controllo a campione può essere effettuato agevolmente confrontando sul posto la bolletta di scorta direttamente con gli oggetti da esportare. L’attribuzione di tale compito alle autorità cantonali competenti, invece, produrrebbe degli oneri amministrativi, in quanto le indicazioni sulla bolletta di scorta andrebbero comunicate a tali autorità prima dell’esportazione, e ciò consentirebbe comunque all’armaiolo di modificare successivamente la fornitura. Non vi sarebbe quindi la garanzia che la fornitura coincida effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta.
Sequestro, art. 31 cpv. 1 lett. d e cpv. 4
Conformemente alle considerazioni del punto 6.1.1, il presente articolo deve prevedere il sequestro di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all’articolo 18a. Tuttavia l’«adeguamento a Schengen» e la presente revisione non prevedono l’obbligo di apporre una marcatura a posteriori per le armi da fuoco, le relative parti essenziali o gli accessori che sono stati fabbricati o introdotti nel territorio svizzero prima dell’entrata in vigore della presente revisione.