Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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• Autorizzazione obbligatoria anche per armaioli che fabbricano o commerciano

parti di armi da fuoco e munizioni

Non richiede adeguamenti nemmeno la norma di cui all’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva modificata, che prevede per gli armaioli un obbligo di autorizzazione indipendentemente dal fatto che essi trattino armi da fuoco o esclusivamente parti di armi da fuoco o munizioni. Tale disposizione è già prevista, infatti, dall’articolo 17 della legge sulle armi. Nella cosiddetta revisione «nazionale», in cui erano stati affrontati i punti ancora in sospeso dopo la trasposizione della direttiva sulle armi nella legislazione svizzera sulle armi12, è previsto l’obbligo di avere una patente di commercio di armi anche per gli accessori di armi. Inoltre, secondo la legislazione svizzera, il controllo della categoria di armi trattata dall’armaiolo nell’esercizio della propria attività non ha alcuna rilevanza poiché l’articolo 17 della legge sulle armi prevede già l’obbligo di possedere una patente di commercio di armi per tutte le categorie. Anche l’articolo 4 paragrafo 3 della direttiva modificata non deve essere quindi trasposto.

• Marcatura e registrazione delle armi da fuoco immesse sul mercato

L’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva modificata prevede la marcatura e la registrazione, o in caso contrario la disattivazione, delle armi da fuoco immesse sul mercato. In virtù dell’articolo 31 della legge sulle armi, che disciplina il sequestro di armi, l’autorità competente procede al sequestro delle armi portate da persone non legittimate o in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. Nel quadro della revisione «nazionale» sono stati inseriti, come condizioni per il sequestro, l’acquisto e il possesso illecito. Il sequestro di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all’articolo 18a non è quindi contemplato e va pertanto integrato per adempiere i requisiti della direttiva modificata. L’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle armi disciplina le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati che ha luogo in caso di rischio di utilizzazione abusiva. Nella revisione «nazionale» della legge sulle armi si fa menzione, a titolo di esempio, di persone che sono state minacciate o ferite con tali oggetti.

L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata disciplina la marcatura delle armi da fuoco. Esso stabilisce che l’arma assemblata deve essere provvista di marcatura e definisce quali sono le indicazioni necessarie. Tali requisiti corrispondono a quanto stabilito dall’articolo 18a della legge sulle armi «adeguata a Schengen», che, con l’inclusione nel quadro della revisione «nazionale» dell’obbligo di contrassegno anche per gli accessori di armi, è stata resa ancora più rigida. Per quanto concerne il contrassegno delle armi da fuoco non è richiesto pertanto alcun adeguamento legislativo.

Il secondo comma della direttiva modificata statuisce che le armi trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili debbano essere contrassegnate in modo tale da consentire l’identificazione del Paese di trasferimento.

In Svizzera a livello di Confederazione hanno in dotazione un’arma da fuoco oltre ai militari, l’Amministrazione delle dogane (segnatamente il Corpo delle guardie di confine), parte dei collaboratori di fedpol e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari. A livello dei Cantoni e dei Comuni vanno menzionati i corpi di

12 cfr. http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/4189.pdf