Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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4 Ripercussioni

Per la Svizzera l’oggetto centrale della direttiva modificata è costituito dall’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione di armi da fuoco. Dalla consultazione dei Cantoni in merito alla forma di registrazione dell’acquisizione delle armi da fuoco è risultato che tale registrazione viene già effettuata elettronicamente, motivo per cui le rispettive disposizioni contenute nella direttiva modificata dovrebbero comportare costi aggiuntivi contenuti per la Confederazione e per i Cantoni. Gli ulteriori adeguamenti della direttiva modificata sono di carattere esplicativo e tecnico. Si suppone dunque che la sua trasposizione, da quanto risulta, determinerà ripercussioni minime in termini finanziari e di effettivo del personale.

5 Programma di legislatura

Il disegno non è annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2007 - 2011 del 23 gennaio 200811.

6 Punti essenziali delle modifiche

6.1 Trasposizione nella legislazione svizzera sulle armi

6.1.1 Situazione giuridica attuale

Osservazioni preliminari

Gli adeguamenti della direttiva modificata che si riferiscono esclusivamente alle armi della categoria D non sono determinanti per la Svizzera. La legge svizzera sulle armi contempla soltanto tre e non quattro categorie di armi (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione e armi soggette a dichiarazione).

Le ulteriori definizioni della direttiva non sono recepite dalla legislazione svizzera, ma sono prese in considerazione nei singoli casi di applicazione della direttiva modificata.

Ambiti normativi già trasposti nella legge sulle armi vigente o nelle revisioni approvate

Diversi ulteriori ambiti normativi relativi agli adeguamenti della direttiva modificata sono già contemplati dalla legge sulle armi.

• Silenziatori

I silenziatori, contemplati anche dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera a della direttiva sulle armi, sono considerati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera a come accessori di armi che in conformità con l’articolo 5 capoverso 1 lettera b possono essere acquistati con un’autorizzazione eccezionale. La legge sulle armi non richiede pertanto alcun adeguamento.

11 FF 2008 597