Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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Nella direttiva (art. 1) sono recepite alcune definizioni contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Oltre all’estensione della nozione «parte dell’arma da fuoco», che nel quadro dell’attuazione della direttiva ora non considera più solo le parti essenziali di armi ma comprende anche i silenziatori, occorre sottolineare anche l’introduzione delle definizioni di «traffico illecito» e di «fabbricazione illecita» di armi da fuoco.
• Marcatura
L’articolo 4 paragrafi 1 e 2 della direttiva prevede l’obbligo di marcatura per le armi da fuoco assemblate e per ogni unità elementare di imballaggio di munizioni. L’obbligo di marcatura incombe ai fabbricanti di armi da fuoco. Non è previsto alcun obbligo per la marcatura a posteriori di armi già in circolazione.
• Migliorare la tracciabilità (tracing) delle armi da fuoco
In virtù dell’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le armi da fuoco o le loro parti immesse per la prima volta sul mercato siano provviste di marcatura e registrate in conformità della direttiva ovvero siano disattivate. Gli armaioli sono soggetti all’obbligo di conservare i registri contenenti informazioni sulle armi da fuoco, in entrata e in uscita, per un periodo di 20 anni ovvero durante tutto il periodo di attività. Sempre al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco, l’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva impone agli Stati membri di istituire entro il 31 dicembre 2014 un sistema d’informazione computerizzato, nonché centralizzato o decentrato, relativo all’acquisizione di armi da fuoco. Va garantita inoltre la possibilità di ricollegare le armi ai rispettivi proprietari. Tale richiesta non ha tuttavia valore
«retroattivo» e non è pertanto prevista una registrazione a posteriori di armi già
in possesso.
• Acquisizione e detenzione di armi da fuoco
Per l’acquisizione di armi da fuoco secondo l’articolo 4 bis della direttiva è richiesta una licenza (individuale e concreta) o, per le categorie C (armi soggette a dichiarazione) e D (armi liberamente acquistabili), un’autorizzazione (generale e astratta) ai sensi della legislazione nazionale; ciò implica una definizione dei gruppi di persone interessati.
Secondo l’articolo 5 della direttiva l’età minima per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è, in linea di massima, sempre di 18 anni. Sono inoltre precisate le condizioni per l’acquisizione o la detenzione da parte di minori di 18 anni di armi da fuoco per scopi venatori o di tiro sportivo.
• Disposizioni penali
Secondo l’articolo 16 della direttiva gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci e adeguate da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
• Intermediari
Secondo l’articolo 4 ter della direttiva gli Stati membri devono esaminare la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari.
• Procedura per il trasferimento transfrontaliero