Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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nella legge sulle armi, in quanto la disattivazione non è contemplata dalla legislazione svizzera. Le armi disattivate continuano a essere considerate, a seconda dei casi, come armi da fuoco vietate, soggette ad autorizzazione o a dichiarazione e vanno trattate conformemente alle rispettive disposizioni.
• Disposizione di sanzioni
In base all’articolo 16 della direttiva modificata, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione della direttiva. L’articolo 1 paragrafi 2a e b menziona la «fabbricazione illecita» e il «traffico illecito». La fabbricazione è illecita quando le parti essenziali delle armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, quando l’armaiolo non è in possesso dell’autorizzazione necessaria o le armi da fuoco assemblate, al momento della fabbricazione, non sono provviste di marcatura. Per traffico illecito s’intende il commercio di armi da fuoco sprovviste di marcatura, oppure il commercio effettuato violando gli obblighi di autorizzazione previsti. La legislazione svizzera sulle armi prevede già in linea di principio delle sanzioni per la fabbricazione illecita e per il traffico illecito. In concreto, il traffico illecito può sottintendere l’assenza dell’autorizzazione necessaria, quindi, nel caso di armi soggette ad autorizzazione, di un permesso d’acquisto d’armi o, nel caso d’introduzione dell’arma nel territorio svizzero, dell’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero. Entrambe le fattispecie sono contemplate dall’articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi. Per traffico illecito s’intende inoltre l’inosservanza della procedura con la bolletta di scorta ai sensi dell’articolo 22b della legge sulle armi, menzionata nell’articolo 34 capoverso 1 lettera l della legge sulle armi come fattispecie penale. La fabbricazione illecita è menzionata esplicitamente all’articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi con la formulazione «fabbrica senza diritto». Inoltre, la fabbricazione senza la patente di commercio di armi e la fabbricazione senza contrassegno sono sanzionate rispettivamente dall’articolo 33 lettera a e dall’articolo 33 lettera f della legge sulle armi. È necessario tuttavia che vengano integrati anche la violazione dell’obbligo di contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni e l’immissione in commercio di oggetti sprovvisti del contrassegno necessario (v. spiegazioni relative all’art. 33).
L’articolo 17 della direttiva modificata è rivolto alla Commissione e non richiede quindi una trasposizione.
6.1.2 Trasposizione nella legge sulle armi (RS 514.54; LArm)
Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale, art. 18
Ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva modificata si stabilisce che la nozione di armaiolo comprende anche chi esercita le attività già elencate nella direttiva vigente (fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione) utilizzando parti di armi da fuoco o munizioni. Pertanto al capoverso 2, in cui è disciplinata la riparazione effettuata da un armaiolo, occorre menzionare anche le parti di armi da fuoco e le munizioni nonché, per ragioni di completezza e di coerenza, le parti appositamente costruite, gli accessori di armi e gli elementi di munizioni di cui al capoverso 1.