Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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Inoltre, il disciplinamento di cui al capoverso 2 concernente l’obbligo di possesso di una patente di commercio di armi è stato esteso, conformemente alla regolamentazione già prevista nella direttiva sulle armi (art. 1 par. 2), alla modifica a titolo professionale di tutte le armi da fuoco, le relative parti ecc.

Contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni, art. 18b

L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva sulle armi modificata prevede la marcatura delle unità elementari di imballaggio di munizioni e precisa che dalla marcatura deve sempre essere possibile evincere il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Gli Stati membri possono decidere di applicare la Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

In conformità all’articolo 18a della legge sulle armi che disciplina il contrassegno delle armi da fuoco, l’articolo 18b intende disciplinare il contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni. Anche a livello di ordinanza, nel disciplinamento relativo al contrassegno delle unità elementari di imballaggio sono riportate in modo dettagliato le informazioni che devono risultare dalla marcatura. A livello legislativo è previsto solo che il contrassegno debba essere apposto sulle unità elementari di imballaggio di munizioni prodotte in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero. A differenza del disciplinamento relativo al contrassegno di armi da fuoco, per la marcatura delle unità elementari di imballaggio di munizioni occorre rinunciare alla formulazione «contrassegnare distintamente», in quanto sulle diverse unità d’imballaggio è riportato lo stesso numero di identificazione del lotto. Poiché in Svizzera non si effettua la punzonatura delle armi, la Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili è dichiarato inapplicabile per la Svizzera.

Contabilità, art. 21 cpv. 2

L’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva modificata impone agli armaioli di conservare durante il loro periodo di attività un registro contenente informazioni sulle armi. Secondo l’adeguamento dell’articolo 18 della legge, ora va documentata nei registri anche la modifica a titolo professionale, per cui in virtù dello stesso articolo è necessaria una patente di commercio di armi.

Per la riparazione a titolo professionale, introdotta nell’articolo 18 capoverso 2 nell’ambito dell’«adeguamento a Schengen», non è stato previsto alcun obbligo di tenere un registro. Anch’essa andrà, per ragioni di completezza, recepita.

La direttiva modificata impone inoltre agli armaioli di iscrivere nel registro, durante il loro periodo di attività, le armi da fuoco in entrata o in uscita. Dopo la cessazione dell’attività, i registri devono essere consegnati all’autorità che gestisce il sistema d’informazione computerizzato. Le informazioni che vi sono registrate devono essere disponibili per un periodo di almeno 20 anni.

L’attuazione della disposizione relativa agli obblighi di tenere la contabilità è retta dall’articolo 21 della legge sulle armi. Considerato che secondo la legislazione svizzera l’obbligo di tenere la contabilità è generalmente fissato per un periodo di 10 anni, anche gli armaioli non sarebbero tenuti a conservare i registri durante il loro periodo di attività.