Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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L’inserimento dell’articolo 45 nell’articolo 44 determina la cancellazione dalla presente disposizione dell’articolo 45 capoverso 1 e la sua sostituzione con l’articolo 44.
Art. 62a Contenuto del sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco
Conformemente alla normativa a livello di legge, il presente articolo dell’ordinanza specifica quelli che sono i dati da registrare nel sistema d’informazione cantonale. Anche a livello di ordinanza il sistema d’informazione cantonale è stato inserito nella normativa riguardante i sistemi d’informazione già esistenti.
Art. 66 Durata della conservazione dei dati
Il capoverso 2 statuisce che i dati del sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisizione di armi da fuoco devono essere disponibili per 20 anni. Ai sensi di una trasposizione minima è stato inserito il periodo di 20 anni contemplato dalla direttiva modificata.
I presenti adeguamenti dell’ordinanza entreranno in vigore contemporaneamente al presente sviluppo dell’acquis di Schengen, in caso di recepimento di quest’ultimo.
7 Adeguamenti della legge sulle armi all’acquis di Schengen già recepito (RS 514.54; LArm)
Articolo 4
Tale modifica concerne esclusivamente il testo francese. Nell’ambito della revisione «nazionale” nel capoverso 1 lettera c della presente disposizione, in riferimento alla definizione di coltelli, si è omesso d’introdurre la nozione di meccanismo «automatico» di apertura. Tale nozione ora è stata inserita a posteriori.
Art. 22b
Come descritto al punto 3, il presente articolo deve prevedere che l’esportazione in uno Stato Schengen con bolletta di scorta avvenga solo nei casi in cui la direttiva sulle armi lo esige. Essa non è invece necessaria per l’esportazione a titolo professionale di armi da fuoco che sottostanno alla legislazione sul materiale bellico.
Il capoverso 1bis stabilisce quindi l’eccezione alla regola generale descritta nel presente articolo secondo cui ogni esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali in un altro Stato Schengen debba avvenire con bolletta di scorta.
L’esportazione a titolo professionale di armi da fuoco, delle relative parti essenziali o delle relative munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico continua a essere effettuata con il permesso d’esportazione in virtù della legge sul materiale bellico.