Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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- Nozione di «armaiolo»: la patente di commercio di armi viene ora sempre richiesta, a prescindere dal tipo di arma da fuoco scambiata o fabbricata e indipendentemente dal fatto che si tratti di armi da fuoco, di parti di armi da fuoco o di munizioni. Ai sensi della direttiva vigente, la nozione di armaiolo comprende già chi trasforma armi da fuoco, parti o munizioni. Tale definizione, non inclusa nella trasposizione della prima versione della direttiva sulle armi, è stata quindi ripresa e inserita nel testo.
- Nozione di «fabbricazione illecita» e «traffico illecito»: i paragrafi 2 bis e 2 ter riprendono le definizioni di «fabbricazione illecita» e di «traffico illecito» contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La fabbricazione è illecita se le parti essenziali di armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, l’assemblaggio viene eseguito senza patente di commercio di armi o l’arma da fuoco non viene contrassegnata al momento della fabbricazione. Per traffico illecito s’intende l’acquisizione, la vendita, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco in violazione degli obblighi di autorizzazione prescritti dalla direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità con la direttiva.
2.2 Marcatura di armi da fuoco e munizioni
Diversamente dalla direttiva sulle armi che sanciva l’obbligo di contrassegnare le armi da fuoco solo come condizione necessaria per l’adempimento degli obblighi di autorizzazione e di dichiarazione, la direttiva sulle armi modificata prevede esplicitamente l’obbligo di contrassegno per tali armi. Secondo l’articolo 4 paragrafo 1 le armi da fuoco immesse sul mercato devono essere provviste di marcatura e registrate, o in caso contrario, disattivate.
Il paragrafo 2 precisa che la marcatura finalizzata a rintracciare le armi da fuoco assemblate (tracing) deve essere apposta su una parte essenziale di arma e stabilisce quali indicazioni devono essere riportate. La direttiva conferisce agli Stati membri diverse possibilità di scelta, sempre a condizione che le armi siano identificabili ai fini della tracciabilità e sia possibile individuare il Paese di fabbricazione. Lo stesso vale per le armi da fuoco che vengono trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili. Quest’ultime devono essere contrassegnate in modo tale da consentire l’identificazione del Paese di trasferimento.
La direttiva modificata prevede inoltre l’obbligo di contrassegnare le munizioni, per cui su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni devono essere riportati i seguenti dati: il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.
2.3 Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Su iniziativa del Parlamento europeo, nella direttiva sulle armi sono state introdotte delle novità in relazione all’attuale regime di controllo, che vanno oltre le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Di fondamentale importanza è la disposizione esplicita (art. 4 par. 4) inerente all’istituzione entro il 31 dicembre 2014 di un sistema computerizzato, centralizzato o decentrato per la