Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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polizia, l’ispettorato della caccia e i guardiacaccia. Esiste pertanto la possibilità per le autorità succitate di trasferire le armi verso usi civili (soprattutto a conclusione del rapporto di servizio).

L’esercito svizzero contrassegna tutte le armi d’ordinanza con l’emblema svizzero (croce svizzera), un numero individuale e la lettera «A» di Armee (esercito in tedesco). In caso di cessione in proprietà, l’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» in conformità dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari13.

Le armi da fuoco in dotazione ad autorità federali, cantonali e comunali di polizia, ad autorità doganali e all’ispettorato della caccia nonché ai guardiacaccia in linea di massima sono contrassegnate allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all’uso civile. Tali armi possono eventualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (ad es. uno stemma). Le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari non vengono trasferite a titolo definitivo per l’uso civile. Ciò consente d’identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servizio trasferite all’uso civile, escludendo quindi un adeguamento legislativo.

• Adeguamenti relativi ad armi della categoria D

Considerato che la categoria D non è contemplata dalla legislazione svizzera, non è necessario disciplinare l’abrogazione della proroga della validità della carta europea d’arma da fuoco nel caso in cui vi siano state registrate esclusivamente armi appartenenti a tale categoria.

Per il medesimo motivo, la possibilità prevista dall’articolo 4 paragrafo 5 di collegare le armi da fuoco della categoria D ai loro proprietari non comporta per la Svizzera alcun fabbisogno normativo.

Poiché, infine, la legislazione nazionale, e precisamente l’articolo 10 della legge sulle armi, disciplina in modo esplicito l’acquisto di armi da fuoco delle categorie C e D, anche l’articolo 4 bis della direttiva modificata non richiede un adeguamento legislativo.

• Esame della possibilità di regolamentare le attività degli intermediari

In virtù dell’articolo 4 ter della direttiva modificata, gli Stati membri devono esaminare la possibilità di regolamentare le attività degli intermediari. Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 della legge sulle armi in vigore è necessaria una patente di commercio di armi anche per esercitare l’attività di mediazione a titolo professionale avente come oggetto armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni. Nell’ambito della revisione «nazionale» l’applicazione dell’obbligo di possedere una patente di commercio di armi è stato esteso anche alla mediazione avente come oggetto parti di armi costruite appositamente o accessori di armi. Non sussiste pertanto alcun fabbisogno normativo in riferimento all’attività d’intermediario.

• Controllo dell’acquisto tramite mezzi di comunicazione a distanza

L’articolo 6 della direttiva modificata prevede il controllo dell’acquisto tramite mezzi di comunicazione a distanza. Nel quadro della revisione «nazionale» è stato introdotto l’articolo 7b, in cui sono definite le forme di offerta vietate. Tale modifica è stata effettuata con riferimento soprattutto alle offerte su Internet. Allo stesso

13 RS 514.10