Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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caso in cui lo stesso atto giuridico non preveda termini di trasposizione più lunghi. Il termine si calcola a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Lo scambio di note entra in vigore con la comunicazione all’UE da parte della Svizzera dell’adempimento dei «requisiti costituzionali».
Qualora la Svizzera si rifiuti di accettare il recepimento o la trasposizione di uno sviluppo, si applica una procedura speciale che può portare alla sospensione o alla cessazione dell’Accordo di associazione (art. 7 par. 4 AAS). Nell’ambito di tale procedura, le parti contraenti esaminano in sede di comitato misto tutte le possibilità, incluse quelle politiche, per poter proseguire la cooperazione. Un esito negativo comporta la cessazione dell’intera cooperazione, quindi non solo nel settore oggetto dello sviluppo, senza che sia necessaria una decisione formale da parte dell’UE9.
2 Commento alle singole disposizioni della direttiva modificata
Le principali novità materiali introdotte dalla direttiva sulle armi modificata sono riassunte nei seguenti punti:
2.1 Definizioni comuni
Nella direttiva modificata sono state introdotte una serie di definizioni nuove o che precisano il contenuto di definizioni già esistenti. Alcune sono elencate qui di seguito:
- Nozione di «arma da fuoco »: finora la direttiva sulle armi non prevedeva alcuna definizione di questo genere. La terminologia è stata ripresa dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, secondo cui per armi da fuoco si intendono le armi portatili a canna che espellono proiettili mediante l’azione di un combustibile propellente. La direttiva modificata precisa inoltre che anche gli oggetti idonei a essere trasformati in armi da fuoco sono da considerarsi ugualmente come armi da fuoco. Ai sensi della direttiva il termine «idoneo a essere trasformato» si riferisce tuttavia esclusivamente a oggetti che rispondono cumulativamente a due criteri: devono avere l’aspetto di un’arma da fuoco e poter essere trasformati in virtù delle proprie caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato. Non sono considerate armi da fuoco infine, come sinora – le eccezioni citate al punto III dell’allegato I (in particolare le armi da fuoco disattivate).
- Nozione di «parte» di un’arma da fuoco: la direttiva introduce questa nozione conformemente alla definizione data dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La nozione di «parte» comprende quindi non solo le parti essenziali di armi, ovvero le parti determinanti per il funzionamento dell’arma da fuoco (ad esempio la canna o la culatta), ma anche i silenziatori.
- Nozione di «munizione»: sempre in conformità con la terminologia adottata nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, nella direttiva viene definita la nozione di munizione che corrisponde alla definizione già contenuta nella legge sulle armi.
9 cfr. punto 2.6.7.5. del messaggio «Accordi bilaterali II », FF 2004 5433