Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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parere della Commissione europea e secondo il capoverso 2, devono essere limitati alle autorità di polizia e giudiziarie. L’attuazione di tali disposizioni deve avvenire a livello di disposizioni cantonali di esecuzione. Oltre alle armi da fuoco, i Cantoni possono inserire in questo sistema d’informazione anche altre armi.

Delitti e crimini, art. 33

Il titolo necessita di essere adeguato a seguito della revisione della parte generale del Codice penale. In base all’articolo 10 del Codice penale per crimini s’intendono i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni mentre i delitti sono i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Considerato che il reato commesso a titolo professionale rappresenta una circostanza aggravante punita secondo il capoverso 3 con una pena detentiva fino a cinque anni, quindi un crimine, la voce crimini andrà inserita nel titolo. L’ordine del titolo si spiega col fatto che i delitti e i crimini sono rispettivamente sanzionati dai capoversi 1 e 3.

Viene colta l’occasione, inoltre, per cancellare dal capoverso 1 la «riparazione a titolo professionale». Si tratta chiaramente di una svista del legislatore, poiché essa è già inserita al capoverso 3.

Secondo l’articolo 1 paragrafi 2a e 2b della direttiva modificata gli Stati membri devono impedire la fabbricazione o l’immissione in commercio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni che sono oggetto di traffico illecito. Allo stesso modo l’articolo 33 lettera f punisce gli armaioli che non adempiono all’obbligo di contrassegnare le unità elementari di imballaggio di munizioni di cui all’articolo 18b.

In base alla lettera fbis sono inoltre sanzionati gli armaioli che immettono in commercio armi da fuoco, le relative parti e munizioni sprovviste del necessario contrassegno.

In linea con le considerazioni in merito all’articolo 18, in base al quale è richiesta una patente di commercio di armi anche per la modifica a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti e munizioni, al capoverso 3 lettera a viene menzionata anche la modifica a titolo professionale senza diritto.

La lettera c sanziona infine l’immissione in commercio intenzionale e a titolo professionale di armi da fuoco e di munizioni non contrassegnate conformemente agli articoli 18a e 18b.

6.2 Trasposizione a livello di ordinanza (Ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541)

Oltre alle modifiche della legge sulle armi, la trasposizione della direttiva sulle armi modificata richiede anche adeguamenti a livello di ordinanza.

Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

L’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva modificata prevede una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché i minori di 18 anni possano acquisire (ma non acquistare) e detenere armi da fuoco. L’articolo 23 dell’ordinanza sulle armi