Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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alla situazione risultante dall’applicazione della direttiva e ad effettuare entro 4 anni uno studio sui vantaggi e gli svantaggi del passaggio dalle 4 attuali alle 2 categorie di armi da fuoco (armi proibite – armi soggette ad autorizzazione).

3 Adeguamento della legge sulle armi all’acquis di Schengen già recepito (RS 514.54; LArm)

L’articolo 22b della legge sulle armi, inserito nel quadro del primo recepimento della direttiva sulle armi, prevede che ogni esportazione definitiva di armi da fuoco in uno Stato Schengen debba esser effettuata con bolletta di scorta. Tale disposizione concernerebbe le esportazioni a titolo professionale e non professionale di tutte le armi da fuoco, e quindi anche le armi che sottostanno alla legislazione sul materiale bellico. Conformemente all’articolo 22a all’esportazione di armi si applica la legislazione sul materiale bellico o la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego; se si considera tuttavia che è fatto salvo l’articolo 22b, per l’esportazione sarebbe quindi sempre necessaria una bolletta di scorta. Pertanto le armi da fuoco da esportare che sottostanno anche alla legislazione sul materiale bellico, sarebbero sottoposte a un doppio obbligo d’autorizzazione, poiché, oltre all’articolo 22b della legge sulle armi, secondo l’articolo 17 della legge sul materiale bellico per l’esportazione di materiale bellico occorre anche un’autorizzazione del SECO. Per l’esportazione di armi da fuoco soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, l’articolo 8 della relativa legge prevede l’esenzione dal permesso d’esportazione. Tale esenzione è stata trasposta nell’articolo 13 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.

L’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva vigente esclude dal campo di applicazione della direttiva i trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Per l’esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra ai sensi della direttiva non è quindi necessaria la bolletta di scorta. Tale eccezione non è stata ancora trasposta nel diritto svizzero. Per salvaguardare nella misura consentita il commercio dal doppio obbligo d’autorizzazione, nel quadro della revisione totale dell’ordinanza sulle armi (di seguito: ordinanza sulle armi)10all’articolo 44 capoverso 2 è stato stabilito, soprattutto su richiesta del SECO , che per l’esportazione a titolo professionale in uno Stato Schengen di armi da fuoco e di altri oggetti contemplati dalla legislazione sul materiale bellico non è necessaria la bolletta di scorta. Secondo l’articolo 6a dell’ordinanza sul materiale bellico invece per l’esportazione a titolo professionale in un altro Stato Schengen di armi da fuoco e di altri oggetti ai sensi della legislazione sulle armi non è necessaria un’autorizzazione d’esportazione. Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 13 dell’ordinanza sul materiale bellico. L’esportazione di tali armi da fuoco ha quindi luogo con bolletta di scorta ai sensi della legge sulle armi.

È necessario pertanto che l’esenzione dalla bolletta di scorta per l’esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra sia prevista anche a livello legislativo, all’articolo 22b della legge sulle armi.

10 cfr. http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/waffen/waffenverordnung.Par.00 04.File.tmp/20081148_1073_1-it.pdf