Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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contro la criminalità transnazionale organizzata» (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco). L’adesione della Comunità europea a tale Protocollo ha imposto delle modifiche ad alcune disposizioni della direttiva sulle armi. Il 2 marzo 2006 la Commissione ha presentato la relativa proposta di modifica della direttiva4 sottoponendola per parere al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 trattato CE).
I lavori del Consiglio si sono svolti nel periodo 2006 – 2008, sotto l’egida della presidenza finlandese, tedesca, portoghese e slovena dell’UE. I tre Stati associati, ovvero Norvegia, Islanda e Svizzera, hanno partecipato, nel rispetto dei propri diritti di partecipazione derivanti dagli accordi di associazione, ai lavori nei gruppi di lavoro del Consiglio competenti (CRIMORG5, CATS6 e COREPER7).
La direttiva sulle armi modificata, adottata il 21 maggio 2008, è il risultato di un difficile compromesso tra la posizione pragmatica assunta dal Consiglio e le richieste supplementari del Parlamento europeo. Quest’ultimo, in virtù dei propri poteri nella procedura di codecisione, aveva esortato a includere nella direttiva ulteriori punti che andassero oltre l’attuazione rigorosa del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, ma che riteneva migliorassero l’attuale sistema di controllo relativo all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco. La preoccupazione principale del Parlamento era originariamente di ridurre le categorie di armi dalle quattro attuali (armi da fuoco vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e armi liberamente acquistabili) a solo due (armi da fuoco vietate e armi da fuoco soggette ad autorizzazione). Inoltre gli Stati avrebbero dovuto introdurre e gestire un archivio computerizzato e centralizzato. Su sollecitazione di diversi Stati (Germania, Austria, Francia e Svizzera), entrambe le richieste erano state notevolmente ridimensionate nel quadro della ricerca di un compromesso tra il Consiglio e il Parlamento. La presente soluzione consente di mantenere invariato il numero di categorie già in vigore, mentre esclude la possibilità di estendere a più di due il numero di categorie; per riguardo nei confronti della struttura federale di alcuni Stati, si è rinunciato all’obiettivo di istituire un archivio centralizzato.
1.3 Panoramica sul contenuto della direttiva modificata
Con la presente direttiva che modifica la direttiva sulle armi resta immutato l’obiettivo di garantire la libertà di circolazione per certe armi da fuoco, senza tuttavia trascurare i legittimi interessi in materia di sicurezza.
Le novità introdotte sono perlopiù di carattere esplicativo e non modificano sostanzialmente gli attuali obblighi della direttiva. Tali novità riguardano principalmente i seguenti punti:
• Adozione di definizioni
4 COM (2006) 93 def.
5 Gruppo pluridisciplinare «Criminalità organizzata», livello degli esperti.
6 Comitato dell’art. 36 TUE, livello degli alti funzionari.
7 Comitato dei Rappresentanti permanenti degli Stati membri a Bruxelles.