Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

Gli sviluppi dell’acquis di Schengen saranno trasposti nel contesto di uno scambio di note fra la Svizzera e l’UE. Per la Svizzera lo scambio di note costituisce un trattato di diritto internazionale. L’avamprogetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14, che conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali.

8.2 Decreto di approvazione e legislazione di trasposizione

In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione di un trattato internazionale compete di principio all’Assemblea federale. In via eccezionale, il Consiglio federale può concludere un trattato se ne è autorizzato dalla legge o da un trattato internazionale o nel caso di un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)15.

Lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva sulle armi modificata non rappresenta un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, poiché la sua trasposizione impone adeguamenti della legge sulle armi.

In nessuna altra legge o trattato internazionale vi è inoltre una pertinente competenza alla conclusione di un trattato. Lo scambio di note necessario per il recepimento e le modifiche della legge sulle armi indispensabili per la trasposizione vanno pertanto sottoposti congiuntamente al Parlamento in applicazione dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Essi sottostanno al referendum facoltativo, in quanto si tratta di disposizioni importanti la cui attuazione richiede una modifica della legge sulle armi (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Ciò è quanto viene proposto dal Consiglio federale.

14RS 101

15 RS 172.010