Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
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disciplina la consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni a livello di ordinanza. Tale disposizione corrisponde in larga misura a quanto stabilito dall’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva modificata. Occorre tuttavia inserire al capoverso 1 dell’ordinanza sulle armi che la consegna di armi da sport richiede il consenso scritto da parte del rappresentante legale. È opportuno procedere alla trasposizione nell’ordinanza di tale condizione. Sebbene essa corrisponda già ampiamente all’approccio normativo dell’articolo 31 dell’ordinanza sulle armi, che al capoverso 2 prevede l’obbligo del consenso scritto nel caso in cui il minore intenda custodire nella propria abitazione un’arma da fuoco, secondo il nuovo approccio tale consenso verrebbe richiesto anche per la consegna dell’arma da fuoco.
Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco
Il titolo è modificato e il termine «accessori di armi» cancellato conformemente all’articolo 18a della legge sulle armi.
L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata fornisce indicazioni sulla marcatura delle armi da fuoco. Poiché nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi l’articolo 20a, diventato ora con la revisione totale dell’ordinanza articolo 31, prevede già che il contrassegno deve comprendere il contrassegno individuale numerico o alfabetico e la designazione del fabbricante, è opportuno e logico che nell’articolo venga anche inserito, conformemente al testo dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata, il Paese o il luogo di fabbricazione e l’anno di fabbricazione.
Art. 31a Contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni
Il contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni è introdotto come nuovo articolo 31a dell’ordinanza sulle armi. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata, le lettere a - d dell’articolo menzionano le indicazioni da inserire al momento della marcatura, ovvero il numero d’identificazione del lotto, la designazione del fabbricante, il calibro e il tipo di munizione.
Art. 44 Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta
Questo articolo riunisce i due articoli 44 e 45 dell’ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008. Poiché l’oggetto dell’articolo 44 capoverso 2 è stato inserito nell’articolo 22b capoverso 1bisdella legge sulle armi, il capoverso 2 può essere abrogato. Conformemente all’articolo 22b della legge sulle armi, l’articolo 44 specifica che l’obbligo di comunicazione si applica alle indicazioni di cui al capoverso 2. I capoversi 3 – 5 dell’articolo 44 non subiscono alcun adeguamento.
In virtù della fusione degli articoli 44 e 45 in un unico articolo, l’articolo 45 può essere abrogato.
Art. 52 cpv. 2 Moduli