Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
2.4 Traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni
Nell’ambito del traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni la direttiva modificata mantiene l’attuale sistema di controllo, introducendo solo determinate novità di rilevanza secondaria. La direttiva (art. 11 par. 3 secondo comma) specifica gli obblighi d’informazione nell’ambito della procedura con la bolletta di scorta (esportazione definitiva di armi) solo in riferimento al momento della trasmissione delle informazioni da parte dell’armaiolo: questi sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni necessarie prima del trasferimento di armi in un altro Stato Schengen. Tale adeguamento si spiega con l’obbligo per le autorità di verificare sul posto, se necessario, la corrispondenza fra il trasferimento effettivo e le informazioni comunicate dagli armaioli. Per quanto concerne il trasferimento transfrontaliero per mezzo della carta europea d’arma da fuoco, l’articolo 12 paragrafo 2 primo comma statuisce che gli Stati non possono subordinare l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
2.5 Misure d’accompagnamento
La direttiva modificata contiene infine una serie di disposizioni che completano in modo specifico il regime di controllo o che sono di natura meramente formale.
Al primo gruppo di disposizioni appartiene in primo luogo l’articolo 4 ter, in base a cui gli Stati membri esaminano l’introduzione di un sistema volto a disciplinare l’attività degli intermediari in relazione al trasferimento di armi da fuoco. Quali misure entrano in linea di conto segnatamente l’obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul territorio di uno Stato membro e l’obbligo per gli stessi di detenere una licenza o un’autorizzazione. Non esiste tuttavia alcun obbligo per l’introduzione di tali disposizioni. Di natura obbligatoria è, per contro, la disposizione di cui all’articolo 6 della direttiva modificata che impone agli Stati di sottoporre a un rigoroso controllo l’acquisto da parte di privati di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza (ad es. Internet). La direttiva definisce inoltre in modo più dettagliato il processo relativo alla disattivazione di armi da fuoco. La direttiva stabilisce ad esempio che tutte le parti essenziali siano rese definitivamente inutilizzabili e che si renda impossibile un’eventuale riattivazione dell’arma da fuoco. Un’autorità competente è inoltre tenuta ad attestare mediante certificato o documento oppure con l’applicazione sull’arma di una marcatura che tali armi sono definitivamente inutilizzabili. La Commissione emana orientamenti per direttive comuni e per le norme e le tecniche di disattivazione.
L’articolo 16 della direttiva modificata obbliga infine gli Stati membri a stabilire, in caso di violazione delle disposizioni della direttiva, sanzioni che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Di natura meramente formale sono le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni. L’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva sulle armi modificata obbliga gli Stati membri allo scambio costante d’informazioni, la cui esecuzione dovrebbe avvenire soprattutto nell’ambito del gruppo di contatto (una specie di forum di discussione) che la Commissione è chiamata a istituire a tal fine. Inoltre, in virtù della clausola di revisione di cui all’articolo 17, la Commissione è tenuta a presentare entro 5 anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito