Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
4.4. Proposte supplementari dei partecipanti alla consultazione
ASB esige l'inserimento di un articolo supplementare nella legge sulle borse che stabilisca che gli intermediari finanziari abbiano a chiarire i retroscena ed eventualmente si astengano dal collaborare alle operazioni su titoli del pertinente cliente in caso di indizio palese di una violazione dell'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 LBVM o di operazioni di mercato illecite ai sensi degli articoli 33e, 33f e 33g. Una sorveglianza e una chiarificazione sistematiche non sono invece necessarie.
SIX Exchange Regulation considera imperativo disciplinare espressamente a livello di legge se sussiste un obbligo completo di pubblicità degli strumenti finanziari con liquidazione in contanti. Ciò potrebbe ad esempio essere realizzato introducendo nella legge sulle borse una normativa ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera c OBVM-FINMA oppure delegando interamente alla FINMA la regolamentazione della pubblicità degli strumenti finanziari. Six Exchange Regulation rammenta inoltre di tenere presente che entro un termine di tre mesi dalla scadenza del termine dell'offerta l'offerente che dispone di oltre il 98 % dei diritti di voto di una società mirata potrebbe chiedere al giudice la dichiarazione di nullità delle azioni restanti (art. 33 LBVM). Attualmente si parte ampiamente, seppure non unanimemente, dall'idea che nel contesto di questa procedura di espropriazione di diritto privato il giudice sia vincolato al best price rule durante i tre mesi succitati. Non è invece certo se ciò valga anche dopo la scadenza del termine di tre mesi e se durante questo tempo l'offerente possa liquidare gli altri azionisti senza essere vincolato al best price rule. Six Exchange Regulation propone di chiarire queste questioni. Sempre a suo parere si dovrebbe abrogare il privilegio concesso ai gruppi nell'ambito della legislazione in materia di pubblicità.
Six Exchange Regulation, SIX Swiss Exchange, zCapital SA e COPA propongono inoltre una revisione dell'articolo 32 capoverso 4 LBVM. L'esperienza insegna che la protezione insufficiente delle minoranze nel quadro di un'offerta obbligatoria è oggetto di critica nel contesto internazionale e distoglie gli attori internazionali da investimenti in azioni svizzere. Inoltre l'attuale regolamentazione potrebbe essere sfruttata per transazioni di abuso del mercato. A parere di SIX Swiss Exchange e di zCapital SA l'offerente dovrebbe essere obbligato a pagare all'azionista minoritario un prezzo corrispondente almeno al corso di borsa o al prezzo che l'offerente ha pagato nel corso degli ultimi dodici mesi per l'acquisto di titoli di partecipazione della società mirata.
Six Exchange Regulation, FINMA e COPA propongono un adeguamento dell'articolo 33b LBVM nel senso che gli azionisti che dispongono di almeno il 3 per cento dei diritti di voto della società mirata – siano essi esercitabili o no – e la cui partecipazione è dichiarata ai sensi dell'articolo 20 abbiano anch'essi lo statuto di parti ove lo richiedano alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Attualmente, in assenza dell'obbligo di pubblicità per le partecipazioni del due per cento, i titolari di partecipazioni possono difficilmente valutare quanti azionisti possano parimenti sollecitare lo statuto di parti presso la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.
La FINMA considera degna di esame la questione se tutte le infrazioni alle disposizioni penale della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari debbano rientrare de lege ferenda nell'ambito di competenze del Ministero pubblico della Confederazione. In questo modo il corso delle istanze risulterebbe razionalizzato, circostanza che si ripercuoterebbe positivamente sull'economia processuale e quindi sulla durata complessiva della procedura.