Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

Affinché le nuove norme in materia di vigilanza e quelle esistenti possano essere applicate in maniera efficiente ed efficace alle persone che non sono sottoposte a vigilanza e a quelle che vi sono sottoposte parzialmente, la FINMA ritiene inoltre imprescindibile l'introduzione della multa amministrativa. Solo per questo tramite è possibile imporre alle persone parzialmente sottoposte a vigilanza l'osservanza delle disposizioni sulla vigilanza. Negli Stati membri dell'UE questo strumento di vigilanza è applicato con successo e in ossequio alle garanzie procedurali di cui all'articolo 6 CEDU.

FINMA e COPA sono del parere che la revisione della legge sulle borse dovrebbe essere sfruttata per introdurre un capoverso supplementare all'articolo 33d LBVM. L'articolo in questione dovrebbe prevedere la non applicabilità delle disposizioni legali sulla sospensione dei termini in caso di procedura di ricorso al Tribunale federale. L'esperienza avrebbe dimostrato che l'attuale regolamentazione può comportare una proroga del termine di ricorso, fatto che per i partecipanti al mercato costituisce una pretesa inaccettabile. Unicamente con l'adeguamento proposto dell'articolo 33d LBVM sarebbe possibile tenere conto della volontà del legislatore di sbrigare le procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto nel modo più rapido ed efficiente possibile. L'articolo 23 capoverso 5 LBVM dovrebbe inoltre stabilire che la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può riscuotere tasse non soltanto dagli offerenti e dalle società mirate, ma anche dagli azionisti aventi statuto di parte. All’atto di riconoscere la qualità di parte degli azionisti ci si sarebbe dimenticati di adeguare l'articolo 23 capoverso 5 LBVM. FINMA e COPA ritengono infine che le norme in vigore riguardanti il premio di controllo (art. 32 cpv. 4 LBVM) e il campo di applicazione del diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 22 LBVM) debbano essere verificate.

FSC, FRC, ACSI e ARIF esigono che nel quadro della revisione della legge sulle borse i diritti dei piccoli investitori e dei risparmiatori siano rafforzati in modo deciso. Si dovrebbe segnatamente introdurre l'obbligo di allestire un verbale della consulenza sull'investimento. Si dovrebbe inoltre stabilire che in caso di danno l'onere della prova è invertito, che le condizioni generali non possono contenere clausole unilaterali e che la banca deve rendere pubblici tutti i costi derivanti dai mandati nei confronti della clientela. Questi partecipanti alla procedura di consultazione esigono peraltro che gli investitori e i risparmiatori possano ottenere un seggio nel consiglio di amministrazione della FINMA e che siano trasferite competenze decisionali all'ombudsman delle banche.

5. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

Articolo 2 lettera f

Ai sensi della presente legge si intendono per:

f. non assoggettati: le persone e le imprese che non rientrano nell'articolo 3 della legge del

22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

L'ASG ritiene che la definizione dei non assoggettati alla vigilanza necessiti di una rielaborazione. La formulazione proposta ha per conseguenza che numerosi attori del mercato finanziario, come ad esempio gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD, non siano considerati né come assoggettati, né come non assoggettati. L'ASG propone una formulazione secondo la quale tutti gli istituti che non sottostanno alla vigilanza cautelare da parte della FINMA in virtù di una delle leggi menzionate al-