Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
può essere disposto anche se non viene ordinata la sospensione dell'esercizio del diritto di voto. Inoltre il divieto di acquisto supplementare deve essere previsto esplicitamente anche come misura cautelare. La sola ASB rifiuta l'introduzione di un divieto di acquisto supplementare. Essa la motiva adducendo gli argomenti opposti alla competenza della FINMA di sospendere l'esercizio del diritto di voto. Lenz & Staehelin esigono che le ripercussioni giuridiche di un divieto di acquisto supplementare siano precisate. Un siffatto divieto dovrebbe inoltre essere disposto soltanto in casi gravi.
Articolo 32 capoverso 7
7La commissione può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all'obbligo di presentare un'offerta. Può disporre, per la stessa durata, un divieto di acquisto supplementare per tale persona o per le persone che agiscono di comune intesa con la medesima.
Le spiegazioni relative all'articolo 20 capoverso 4bisvalgono mutatis mutandis anche per l'articolo 32 capoverso 7.
L'AES critica il termine massimo di cinque anni stabilito dall'avamprogetto in quanto sproporzionatamente lungo. Occorre mantenere il tenore attuale della disposizione, che consente al giudice di pronunciare una durata di sospensione adeguata al caso concreto.
Art. 33e (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider
La conoscenza di un'informazione confidenziale dell'emittente che, se divulgata, è atta a esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari quotati in Svizzera o degli strumenti finanziari che ne sono derivati (informazione insider), non può essere sfruttata per ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.
Questa disposizione è criticata per diversi motivi, ma rifiutata dalla sola ASB in modo generale. Essa ritiene errato punire la medesima fattispecie sia dal profilo penale che da quello del diritto in materia di vigilanza. Anzitutto è discutibile che la FINMA possa pronunciare una sanzione per operazioni insider sebbene il giudice penale sia giunto a un'assoluzione o a un'archiviazione della procedura.
SwissHoldings considera discutibile che il comportamento punibile debba essere diversamente circoscritto a livello di diritto in materia di vigilanza e di diritto penale. Non deve sussistere alcuna discrepanza tra le due fattispecie. La FINMA ritiene invece che il diritto di vigilanza e il diritto penale siano due campi del diritto totalmente diversi, che devono essere formulati e disciplinati in maniera diversa sia dal profilo dei principi che dei contenuti. Pertanto il divieto di operazioni insider sancito dal diritto in materia di vigilanza va formulato in maniera adeguata alle norme sulla vigilanza, indipendentemente dal diritto penale. In altre parole si può rinunciare all'elemento penale dell'intenzione di ingannare e di realizzare un vantaggio patrimoniale. Anche il Cantone GR critica l'istituzione di una fattispecie di diritto in materia di vigilanza che contempli il medesimo contenuto di illiceità della fattispecie penale. Esso richiede pertanto una rielaborazione di questa disposizione.