Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
moniale manca la precisazione «per se stesso o per terzi». La BCG ribadisce che il catalogo delle fattispecie deve essere analizzato in maniera ancor più approfondita e se necessario completato.
La maggior parte dei Cantoni, il PSS, SIC Svizzera, SGV, COMCO, FSA e FINMA danno la preferenza alla variante A, seppure formulando riserve. Questo atteggiamento è motivato per l'essenziale dal fatto che la variante B presenterebbe importanti lacune rispetto alla legislazione europea e celerebbe quindi un rischio notevole per la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La variante A comporta inoltre il vantaggio di poter essere adeguata rapidamente alle mutate condizioni. La FINMA fa peraltro valere che nel caso della variante B il mercato e gli investitori non sarebbero sufficientemente tutelati. Negare che forme di manipolazione come squeeze, corner, ramping, capping, pegging e spoofing posseggono un potenziale nocivo particolarmente elevato sarebbe obiettivamente sbagliato e non motivabile. Operazioni di corner e squeeze in particolare si verificano ripetutamente sulle piazze finanziarie internazionali, suscitando ogni volta una grande eco.
In considerazione dell'ampia competenza di regolamentazione della FINMA, il PSS propone di completare la disposizione nel senso che essa presenti periodicamente al Parlamento un rendiconto sulle esperienze relative alle disposizioni di esecuzione e sui comportamenti di mercato. Per il PPD i vantaggi della variante A prevalgono tendenzialmente. Dato che la commissione di esperti si è però espressa a favore della variante B esso richiede un nuovo esame della questione. Per l'USS la variante A comporta la condizione che la FINMA sia indipendente dagli assoggettati – in particolare dalle banche. A mente dell'innovatività degli attori finanziari si pone inoltre l'esigenza di un continuo aggiornamento delle disposizioni di esecuzione da parte della FINMA. La FSA considera formulato in maniera troppo generale il capoverso 1 della variante A e propone di sostituirlo con parte del testo previsto nella variante B. La FINMA ritiene sensata la delega della competenza di legiferare all'autorità di vigilanza. Essa propone di prevedere nella disposizione che l'autorità di vigilanza descriva le eccezioni e i comportamenti accettati e leciti. Inoltre si dovrebbe altresì inserire nella disposizione il collocamento di mandati di acquisto e di vendita (cosiddetti orders). La FINMA suggerisce d'altra parte che le manipolazioni dei corsi ai sensi dell'articolo 33f e i cosiddetti altri comportamenti di mercato vietati ai sensi dell'articolo 33g siano disciplinati nel quadro di un'unica disposizione sotto il concetto generale di «manipolazioni del mercato». Le sole SIC Svizzera e COMCO danno la preferenza senza riserve alla variante A.
L'Associazione delle banche estere in Svizzera si esprime a favore della fissazione degli altri comportamenti di mercato vietati in un'ordinanza del Consiglio federale.
La FINMA esige che gli altri comportamenti di mercato vietati siano formulati in maniera adeguata alla normativa in materia di vigilanza e indipendente dal diritto penale. Essa ritiene che si debba rinunciare all’introduzione di elementi della fattispecie di diritto penale nella legislazione in materia di vigilanza sui mercati finanziari (ad es. il dolo o il profitto indebito), in quanto le sarebbero per natura estranei.
Articolo 33h (nuovo) Competenza e procedura
1Se le persone non assoggettate violano gli articoli 20, 33e, 33f o 33g, la FINMA può avviare un procedimento nei confronti di tali persone.