Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

1. Situazione iniziale

Dal 2002 le fattispecie delle operazioni insider, rispettivamente dello sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161 CP) e della manipolazione dei corsi (art. 161bisCP) disciplinate nel Codice penale svizzero (CP, RS 311.0), sono oggetto di dibattiti politici e giuridici. Tali dibattiti sono stati tra l'altro all'origine di interventi parlamentari, in parte liquidati e in parte tuttora pendenti. Nel quadro della mozione Wicki (06.3426), trasmessa il 13 marzo 2008, il Consiglio federale è stato invitato a sottoporre a una revisione integrale gli articoli 161 e 161bis CP e a presentare un disegno corrispondente all'Assemblea federale. L'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Leutenegger Oberholzer (06.470) esige l'abrogazione dell'articolo 161 numero 3 CP e un'estensione della fattispecie dell'articolo 161bisCP alle manipolazioni dell'offerta e della domanda. L'iniziativa non è ancora stata esaminata dal Consiglio nazionale. L'articolo 161 numero 3 CP è stato abrogato con effetto al 1° ottobre 2008.1 In questo modo il divieto di operazioni insider è stato esteso a tutte le operazioni che incidono sui corsi. Questa revisione è stata attuata nel senso della mozione Jossen-Zinsstag (02.3246), che esigeva che rientrassero nella norma insider anche le vendite di titoli effettuate alla vigilia di un crollo degli utili (cosiddetto allarme utili), per contenere una perdita delle quotazioni.

Nel 2003 il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha inoltre sottoposto per la prima volta a una revisione totale le proprie Raccomandazioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro, adeguandole alle nuove forme di criminalità nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni rivedute contemplano anche le operazioni insider e la manipolazione dei corsi nel catalogo dei reati a monte del riciclaggio di denaro. Dato che in ambito di reati borsistici e di abusi di mercato si pongono numerose altre questioni (ad esempio riguardo alla centralizzazione della competenza del perseguimento e del giudizio penale) questi reati sono stati nondimeno svincolati dal messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI.2

Le misure riguardanti i reati a monte del riciclaggio di denaro si sono rese necessarie anche in vista della ratificazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Mediante questa Convenzione si intendono attualizzare ed estendere in misura moderata gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e trasformare in parte le Raccomandazioni del GAFI in diritto internazionale cogente. La novità consiste in particolare nel fatto che anche le operazioni insider e la manipolazione dei corsi sono considerate reati a monte del riciclaggio di denaro.

A seguito di questi sviluppi il Consiglio federale ha incaricato il DFF e il DFGP di esaminare una revisione dei reati borsistici e degli abusi di mercato. Da questo esame è emersa, a motivo della complessità della materia, la necessità di incaricare una commissione di esperti di analizzare in maniera approfondita i problemi riguardanti i reati borsistici e gli abusi di mercato e di poi proporre soluzioni. La rielaborazione degli articoli 161 e 161bisCP deve avvenire nel quadro di un'analisi completa delle disposizioni previste dalla legislazione svizzera in materia di abuso di mercato.

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di designare una commissione di esperti. Essa è stata istituita nell'ottobre del 2007 sotto la direzione della dott. Barba-

1 Cfr. il messaggio dell’8 dicembre 2006 concernente la modifica del Codice penale svizzero (abrogazione dell’art. 161 n. 3 CP); FF 2007 407 2 FF 2007 5687, 5700