Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
Articolo 44a (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne dipende oppure in qualità di persona che, secondo le disposizioni applicabili in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni insider (art. 33e):
a. sfrutta tali informazioni per ottenere un vantaggio patrimoniale mediante l'acquisto o la vendita di valori mobiliari quotati in Svizzera o mediante l'utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati;
b. comunica illecitamente tali informazioni ad altri; oppure
c. effettua ad altri, in base a tali informazioni, una raccomandazione di acquisto o di vendita di valori mobiliari o di utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.
2È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ai sensi del capoverso 1 ottiene un vantaggio patrimoniale ingente.
3 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando, per l'acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l'utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati, un'informazione insider che gli è stata comunicata da una persona menzionata al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto.
4È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone menzionate nei capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione insider per l'acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l'utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.
5Non è considerata insider l'informazione comunicata alla persona che effettua una transazione per conto di un'altra persona.
La stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione caldeggia fondamentalmente la rielaborazione del divieto di operazioni insider. Solo Forum-OAD e Centre Patronal negano esplicitamente una necessità di legiferare in materia. Anche il trasferimento della fattispecie nella legge sulle borse trova ampi consensi. Solo il Cantone BE e l'AES si esprimono esplicitamente a favore del mantenimento di questa disposizione nel Codice penale.
SIX Exchange Regulation intravvede un significativo progresso nel fatto di precisare e ridurre i beni giuridici tutelati alla funzionalità del mercato dei capitali e alla protezione degli investitori nel senso della garanzia di pari opportunità per gli investitori. La violazione del dovere di fedeltà dell'insider primario, finora co-sanzionata in accordo con la dottrina dominante, potrebbe essere punita con strumenti di diritto privato. L'ASG chiede un chiarimento che confermi che la disposizione riveduta sul divieto di operazioni insider non costituisce una norma di tutela degli interessi individuali degli investitori.
Il Cantone ZH, PLR.I Liberali, economiesuisse, Forum-OAD e ASG non approvano la rinuncia integrale alla menzione di caratteristiche speciali dell'autore del reato, rispettivamente di un rapporto di fiducia. Essi esigono che l'espressione «in virtù […] della sua attività» sia precisata e redatta nel modo più conciso possibile. L'ASG esige inoltre lo stralcio senza sostituzione del capoverso 4. L'estensione della cerchia degli autori agli insider casuali è discutibile dal profilo giuspolitico, perché il fatto che un'informazione rilevante sui corsi divenga fortuitamente nota ne sopprime la confidenzialità. Per i singoli partecipanti al mercato risulta impossibile valutare se l'informazione su un emittente sia confidenziale o se si tratti unicamente di una di-