Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
Articolo 33j (nuovo) Decisione di accertamento
La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che le persone non assoggettate hanno violato una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.
Il Cantone ZH, economiesuisse, SIX Exchange Regulation, ASG e ABPS caldeggiano espressamente questa disposizione. Il Cantone ZH critica il fatto che si tratti di una mera disposizione potestativa. Per raggiungere l'effetto preventivo perseguito a livello di partecipanti al mercato occorre garantire che la disposizione in questione possa essere applicata in maniera coerente ed equa. L'ABPS esige che venga precisata l'affermazione fatta nel rapporto esplicativo secondo la quale la FINMA potrebbe anche vincolare la decisione a un avvertimento.
Articolo 33k (nuovo) Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza
1In caso di grave violazione di una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.
2La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.
Il Cantone ZH, economiesuisse, SIX Exchange Regulation e ASG caldeggiano espressamente questa disposizione. Six Exchange Regulation propone che la pubblicazione sia effettuata anche nei casi lievi, di norma però senza menzione del nome. Ciò sarebbe utile alla costituzione di una prassi e creerebbe certezza del diritto. Six Exchange Regulation propone altresì che questa disposizione venga stralciata dalla LBVM e trasferita nella LFINMA. Si garantirebbe in tal modo la parità di trattamento dei non assoggettati e degli assoggettati alla vigilanza. Il Cantone ZH esprime nuovamente la critica al fatto che si tratti di una mera disposizione potestativa. Per raggiungere l'effetto preventivo perseguito a livello di partecipanti al mercato occorre garantire che la disposizione in questione possa essere applicata in maniera coerente ed equa.
Articolo 33l (nuovo) Confisca
1La FINMA può confiscare l'utile che una persona non assoggettata ha realizzato violando una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.
2Questa norma si applica per analogia se tramite una siffatta violazione è stata evitata una perdita.
3Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.