Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
l'articolo 2 LFINMA sono considerati non assoggettati. Anche la FINMA non considera adeguata la definizione dei non assoggettati alla vigilanza. Fondandosi sul fatto che le nuove disposizioni in materia di operazioni insider e sulle manipolazioni dei corsi e del mercato devono applicarsi anche alle persone e alle imprese che de lege lata fondamentalmente non sottostanno ad alcuna vigilanza, anch'esse diverrebbero de lege ferenda assoggettati, anche se non in modo prudenziale, rispettivamente non ai sensi dell'articolo 3 LFINMA. Ai fini delle nuove disposizioni la FINMA propone pertanto l'utilizzazione del concetto di «assoggettati parziali» o di «partecipanti al mercato assoggettati». Anche il Forum-OAD considera problematico il concetto di «non assoggettati».
Articolo 20 capoverso 4bis
4bisLa FINMA può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di una persona che ha acquistato o alienato una partecipazione violando l'obbligo di dichiarazione. Può disporre, per la stessa durata, un divieto di acquisto supplementare per tale persona o per le persone che agiscono di comune intesa con la medesima.
PSS, PLR.I Liberali, PPD, Verdi, SwissHoldings, SIX Exchange Regulation, FINMA e COPA caldeggiano espressamente il trasferimento alla FINMA della competenza per la sospensione dell'esercizio del diritto di voto. SwissHoldings fa valere che in futuro gli azionisti potrebbero adire la FINMA con una richiesta di sospensione dell'esercizio del diritto di voto. Qualora non dovessero essere d'accordo con la decisione della FINMA, essi potrebbero interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. In questo modo i diritti degli azionisti sarebbero tutelati anche nel quadro dell'innovazione proposta. Six Exchange Regulation propone di prevedere espressamente nella legge la sospensione dell'esercizio del diritto di voto anche a titolo di misura cautelare.
Si esprimono invece contro il trasferimento della competenza di sospendere l'esercizio del diritto di voto dal giudice civile alla FINMA i Cantoni GR, ZH, SG, l'UDC, economiesuisse, ASB, ASG, AES e Lenz & Staehelin. L’ASA esige un riesame della questione. Per motivare questa posizione si argomenta essenzialmente che non verrebbe raggiunta l'accelerazione della procedura che si auspica di poter ottenere tramite la modifica proposta. Anche la FINMA potrebbe disporre la sospensione dell'esercizio del diritto di voto soltanto in piena conoscenza dei fatti e quindi di norma unicamente alla conclusione dell'inchiesta che ne è alla base. Si critica inoltre il fatto che nel quadro di una procedura amministrativa si tenga meno conto della tutela dei diritti della parte, rispettivamente dell'azionista, che non nell'ambito di una procedura civile. Nella procedura amministrativa in particolare la società non gode imperativamente dello statuto di parte. Grazie alla competenza di sospendere l'esercizio del diritto di voto la FINMA disporrebbe inoltre di un grandissimo potere. La cosa sarebbe problematica dal profilo dello stato di diritto. A parere di economiesuisse il miglioramento necessario nel senso di una liquidazione rapida della procedura e dell'istituzione di una prassi uniforme potrebbe essere realizzato in maniera più mirata attribuendo la competenza di sospendere l'esercizio del diritto di voto al giudice civile della sede della borsa. L'ASG ritiene sensata l'ipotesi che in futuro il Tribunale amministrativo federale possa disporre direttamente come prima istanza una sospensione dell'esercizio del diritto di voto.
PSS, PLR.I Liberali, PPD, economiesuisse, SwissHoldings, SIX Exchange Regulation, ASA e FINMA caldeggiano esplicitamente l'introduzione del divieto di acquisto supplementare. Six Exchange Regulation propone di stabilire nella legge che il divieto di acquisto supplementare