Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

Nel senso di una precisazione SIX Exchange Regulation propone di sostituire il concetto di «corso di valori mobiliari quotati in Svizzera» con quello di «corso di valori mobiliari ammessi al commercio in borsa in Svizzera». Secondo l'ASG il concetto di «informazione confidenziale» deve essere precisato e si deve presupporre che l'autore presenti speciali caratteristiche. meyerlustenberger attira inoltre attenzione sul fatto che entrano in linea di conto come informazioni insider non soltanto le informazioni provenienti dall'interno dell'impresa. Per questo motivo va stralciato il complemento «dell'emittente».

L'Associazione dei banchieri, BCG, SIX Exchange Regulation, AES, ABPS e Centre Patronal sono del parere che il coordinamento delle procedure della FINMA e del Ministero pubblico della Confederazione necessiti di una precisazione. L'ASB ritiene che debba essere escluso per legge il parallelismo delle procedure perlomeno per quanto riguarda i non assoggettati alla vigilanza. Occorre inoltre definire limiti di stato di diritto per le procedure «scaglionate» per poter garantire una soluzione trasparente riguardo ai diritti e agli obblighi procedurali (cfr. le spiegazioni dell'art. 33i). Anche la BCG sostiene che lo svolgimento parallelo di procedure debba essere vietato per legge. Ma pure lo svolgimento di procedure che si susseguono deve essere escluso o perlomeno limitato ai casi particolarmente gravi. Six Exchange Regulation raccomanda di stabilire che il sospetto iniziale debba essere in ogni caso esaminato dapprima dal Ministero pubblico della Confederazione. In questo modo sarebbe garantita una salvaguardia ineccepibile dei mezzi di prova. Qualora i mezzi di prova fossero garantiti, il Ministero pubblico della Confederazione dovrebbe essere libero di consegnare il materiale alla FINMA in vista della sua utilizzazione nella procedura amministrativa. Per finire anche l'ABPS propone di ancorare nella legge l'esclusione dello svolgimento di procedure parallele.

Articolo 33f (nuovo) Manipolazione dei corsi

Agisce in maniera illecita chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera per procacciare a se stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde in malafede informazioni che inducono in errore; oppure

b. effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto

della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

Eccettuate la proposta dell'ASG in merito al concetto di «informazione confidenziale» e quella di meyerlustenberger volta allo stralcio del complemento «dell'emittente» si può in definitiva rinviare alle spiegazioni dell'articolo 33e.

Articolo 33g (nuovo) Altri comportamenti di mercato vietati

Variante A

1Agisce in maniera illecita chiunque svolga transazioni nell'intento di ingannare i partecipanti al mercato.

2La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per delimitare le transazioni lecite da quelle illecite.